Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) non stabilisce un limite temporale per la procedura di liquidazione controllata. Quest’ultima è condizionata dalla durata necessaria per liquidare gli asset presenti nell’attivo. Di conseguenza, la procedura di liquidazione controllata non può concludersi fintanto che ci siano beni da liquidare.
Gli articoli 281 e 282 del CCII hanno introdotto la possibilità per il debitore, coinvolto in una procedura di liquidazione controllata, di richiedere l’esdebitazione dopo tre anni dall’inizio della procedura. Non essendo prevista una disposizione sulla chiusura della procedura in caso di esdebitazione del debitore e considerando la similitudine strutturale e funzionale tra la liquidazione controllata e quella giudiziale, è possibile che la liquidazione controllata continui anche dopo l’esdebitazione.
Tuttavia, dopo l’esdebitazione, la liquidazione continua solamente per i beni presenti nell’attivo al momento dell’ottenimento dell’esdebitazione stessa. Ciò implica che non sarà più possibile acquisire quote reddito dopo la dichiarazione di esdebitazione.

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