Non può essere accettata la proposta di ristrutturazione dei debiti presentata dal debitore se i debiti non sono esclusivamente di natura consumeristica, così come previsto dall’articolo 2, lettera e) del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), che riprende la definizione del Codice del Consumo, definendo il consumatore come colui che “agisce” nel presente in tale qualità.
Conseguentemente, il debitore può beneficiare di uno dei mezzi riservati al consumatore (ad esempio il piano di ristrutturazione dei debiti previsto dall’articolo 67 del CCII) solo se tutti i debiti sono documentati come di natura consumeristica. Al contrario se i debiti hanno natura diversa tale opzione gli è preclusa.
La giustificazione di tale restrizione risiede nella specialità dell’istituto che contempla un percorso, anche procedurale, considerevolmente semplificato per i consumatori.

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