Il Correttivo ter al CCII ha modificato l’art 33 relativamente alla possibilità, per il solo imprenditore individuale, di accedere alla liquidazione controllata anche dopo un anno dalla cessazione dell’attività; tale modifica non ha interessato il comma 4, pertanto continua ad essere inammissibile la domanda di accesso alla procedura di concordato minore in capo all’imprenditore cancellato dal Registro Imprese.

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