Nella procedura di concordato minore i creditori sono chiamati, entro il termine stabilito dal giudice, ad esprimere il proprio voto alla proposta di concordato facendo pervenire la dichiarazione di adesione o la mancata adesione.
È consentita la possibilità di modifica della proposta di concordato minore anche se avviene dopo il voto dei creditori, a condizione che la modifica comporti un miglioramento del trattamento già previsto e accettato all’unanimità dai creditori stessi. Si ritiene che il voto dei creditori abbia l’effetto di cristallizzare la proposta di concordato minore, ma esclusivamente per impedire modifiche peggiorative. In tal caso, sarebbe necessario ripetere il processo di incontro delle volontà. Tuttavia, in assenza di specifiche disposizioni contrarie, non è precluso l’esercizio del diritto di modificare la proposta in senso favorevole ai creditori.