La corretta interpretazione dell’art. 268, co. 3, ultimo periodo, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), che stabilisce l’apertura della procedura di liquidazione controllata qualora si accerti e attesti che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori”, impone di ritenere che sia necessaria la presenza di una pluralità di creditori concorsuali, ossia creditori anteriori alla dichiarazione di apertura della procedura. Questo requisito è espressamente previsto dalla norma e rispecchia la finalità stessa della procedura concorsuale. Infatti, la presenza di un solo creditore rende non solo priva di utilità la procedura, poiché non sarebbe possibile adempiere alla sua funzione, ma addirittura dannosa per l’unico creditore, che si troverebbe a sostenere esclusivamente il costo della procedura (compreso il credito prededucibile dell’OCC) senza alcun beneficio legato alla concorsualità.
Di conseguenza, l’accertamento che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori” implica che, nella valutazione ex ante, si debba escludere che la liquidazione possa soddisfare il credito di un solo creditore concorsuale (oltre a quello dell’OCC). In caso contrario, la funzione stessa della procedura concorsuale verrebbe svuotata e compromessa, per le ragioni sopra indicate.