Cancellazione della pubblicità del decreto di apertura e di omologa della ristrutturazione dei debiti del Consumatore
Rompi le catene con la liquidazione controllata – esdebitazione
Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il decreto di chiusura della procedura deve essere emesso anche in assenza di una previsione esplicita, al fine di certificare la conclusione del procedimento esecutivo e per tutelare il debitore, rimuovendo gli effetti derivanti dalla pubblicità del decreto di apertura e della sentenza di omologa.

Poiché l’attuale sistema normativo non prevede una pubblicazione unitaria e progressiva dei provvedimenti relativi alla stessa procedura, la sola pubblicazione del decreto di chiusura non risulterebbe sufficiente a garantire la completa tutela del debitore. In altre parole, la pubblicità relativa alla chiusura della procedura, senza interventi aggiuntivi, non assicurerebbe la rimozione dei precedenti effetti pubblicitari legati all’apertura della procedura e all’omologa del piano.

Pertanto, per raggiungere tale obiettivo, è necessario disporre la cancellazione delle pubblicazioni precedenti relative all’apertura della procedura e all’omologazione del piano. A tal fine, il provvedimento di chiusura dovrà contenere specifiche disposizioni, tra cui l’ordine al Tribunale di incaricare l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) di:

  1. Procedere alla cancellazione della pubblicità effettuata ai sensi dell’articolo 70, commi 1 e 8, del CCII;
  2. Eliminare tutti i dati personali del debitore;
  3. Inviare una comunicazione ufficiale del decreto alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e ai sistemi di informazioni creditizie privati, affinché vengano rimosse le segnalazioni relative al debitore come cattivo pagatore, ripristinando così la sua posizione creditizia.

Questi passaggi sono fondamentali per garantire che, una volta conclusa la procedura, il debitore non subisca ulteriori danni a causa della pubblicità degli atti precedenti, favorendo il suo completo reintegro nella vita economica e creditizia.