Deve ritenersi inammissibile l’istanza con cui il debitore richiede l’applicazione delle misure protettive previste dagli articoli 70, comma 4, e 78, comma 3, lettera d), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), qualora tale richiesta sia formulata congiuntamente al ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell’articolo 268 CCII. Infatti, la normativa vigente non consente al debitore, che sia egli stesso l’istante della procedura di liquidazione controllata, di beneficiare delle misure protettive in questa fase.
Tale facoltà, come si evince dal dettato normativo, è riservata al solo caso in cui la domanda di apertura della liquidazione controllata sia proposta da un creditore. In questa ipotesi, infatti, il legislatore ha previsto la possibilità di assegnare al debitore un termine per valutare e presentare un’eventuale domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza disciplinata dal capo II del titolo IV del CCII. È solo in tale circostanza – ovvero in presenza della concessione di un termine da parte del tribunale – che può essere disposta l’applicazione delle misure protettive a tutela del patrimonio del debitore.
A conferma di ciò, si richiama il tenore letterale dell’articolo 271 CCII, che chiaramente stabilisce come le misure protettive possano essere adottate esclusivamente nel contesto della concessione di un termine per la presentazione della domanda di accesso a una delle procedure previste dal citato capo II del titolo IV. In mancanza di tale presupposto – come avviene nel caso in cui il debitore formuli direttamente la domanda di apertura della liquidazione controllata – non vi è spazio per l’attivazione del meccanismo protettivo, risultando pertanto l’istanza giuridicamente infondata e inammissibile.