Nel concordato minore trovano applicazione le disposizioni sostanziali sul trattamento dei crediti tributari e previdenziali previste dall’art. 88, comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Tale norma stabilisce il divieto di riservare a tali crediti un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per gli altri crediti chirografari, oppure – in presenza di suddivisione in classi – rispetto ai crediti cui è riconosciuto un trattamento più favorevole.
Questo principio si applica in virtù del rinvio operato dall’art. 74, comma 4, CCII alla disciplina del concordato preventivo. Non sarebbe infatti ragionevole, in assenza di un’espressa previsione normativa, consentire che debiti di natura pubblicistica, come quelli tributari e previdenziali, siano soddisfatti in misura inferiore rispetto agli altri crediti chirografari.

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