È legittima la proposta di concordato minore che prevede l’intervento di un terzo soggetto – il quale, rinunciando al regresso, mette a disposizione della procedura una somma pari al valore dell’abitazione del debitore, oggetto di un’esecuzione forzata. Tale soluzione consente al sovraindebitato di mantenere la proprietà dell’immobile, senza compromettere la tutela dei creditori.
Questa previsione non rientra nell’ambito dell’art. 75, comma 3, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), né costituisce applicazione diretta del comma 2-bis dello stesso articolo. Tuttavia, è considerata coerente con la logica del concordato minore in continuità e con i principi generali della garanzia patrimoniale.
In particolare, la sostituzione del bene immobile con un apporto di finanza esterna — anche se di valore inferiore alla stima peritale, ma comunque superiore al prezzo base d’asta — non si pone in contrasto con la normativa. Anzi, rappresenta una soluzione equilibrata e sostenibile che tutela sia gli interessi del debitore che quelli dei creditori, offrendo loro un’alternativa concreta e potenzialmente più vantaggiosa rispetto all’esecuzione forzata.