Esdebitazione e Liquidazione Controllata: Profili Critici e Dubbi di Legittimità Costituzionale
Liquidazione controllata | Sovraindebitamento

Nel contesto della liquidazione controllata di cui al D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), si evidenziano recenti sviluppi interpretativi e questioni di legittimità costituzionale in relazione alla procedura di esdebitazione del debitore.

La prassi della comunicazione al debitore e l’assenza di un obbligo normativo

In primo luogo, si segnala una prassi giurisprudenziale consolidata, ma non obbligatoria, secondo cui il debitore viene informato della possibilità di ottenere l’esdebitazione, con contestuale assegnazione di un termine per il deposito di eventuali note integrative. Una recente pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio (15 gennaio 2024) ha confermato tale orientamento, rilevando però l’assenza di un preciso obbligo normativo di comunicazione al debitore nell’ambito della liquidazione controllata.

Tale lacuna normativa pone una questione di trasparenza e di effettività del diritto alla liberazione dai debiti residui, specie per i soggetti meno esperti o privi di assistenza legale.

Il termine per l’esercizio del diritto all’esdebitazione: una disciplina poco chiara

Un secondo profilo critico riguarda i termini entro i quali il debitore deve esercitare il proprio diritto all’esdebitazione. A differenza della normativa previgente (art. 143, co. 1, R.D. 267/1942), che prevedeva espressamente un termine di un anno dalla chiusura del fallimento, il nuovo art. 281, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che l’esdebitazione debba essere pronunciata contestualmente al decreto di chiusura della procedura.

Tale formulazione è stata interpretata da parte della dottrina e della giurisprudenza come una preclusione per il debitore a presentare istanza di esdebitazione successivamente alla chiusura della procedura, rendendo necessario che il relativo deposito avvenga prima di tale momento.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Arezzo

Questo vincolo temporale ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale. Con ordinanza del 25 giugno 2025, il Tribunale di Arezzo ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 281, co. 1, nella parte in cui impone la contestualità della pronuncia di esdebitazione con la chiusura della procedura.

In particolare, il Giudice aretino ha richiamato l’art. 8 della Legge delega n. 155/2017, secondo cui il Governo, nell’esercizio della delega legislativa, avrebbe dovuto prevedere strumenti idonei a garantire la possibilità per il debitore di accedere all’esdebitazione anche successivamente alla chiusura della procedura.

L’aver invece previsto una scadenza anticipata e rigida, che si consuma con la chiusura della procedura stessa, rappresenterebbe una violazione dei criteri direttivi della legge delega e, conseguentemente, una lesione dell’art. 76 della Costituzione, il quale limita la delega legislativa a principi e criteri predeterminati, per tempi limitati e oggetti specifici.

Conclusioni

Il tema dell’esdebitazione nel contesto della liquidazione controllata continua a generare incertezza operativa e dubbi interpretativi. L’assenza di un obbligo esplicito di comunicazione al debitore, unitamente alla rigidità del termine per proporre istanza, rischia di compromettere l’effettività dello strumento, che ha invece una funzione centrale nel favorire il reinserimento economico e sociale del soggetto sovraindebitato.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Arezzo apre ora la strada a un possibile intervento della Corte Costituzionale, il cui esito potrebbe incidere profondamente sulla disciplina dell’esdebitazione, in un’ottica di maggiore tutela dei diritti del debitore.