Il Correttivo ter al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha modificato l’articolo 33 in merito alla possibilità, per il solo imprenditore individuale, di accedere alla liquidazione controllata anche dopo un anno dalla cessazione dell’attività; tale modifica non ha interessato però il comma 4, pertanto continua ad essere inammissibile la domanda di accesso alla procedura di concordato minore in capo all’imprenditore cancellato dal Registro Imprese.
Accesso al concordato minore per l’imprenditore sotto soglia cancellato dal Registro Imprese

Crisi d'impresa
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