Al di fuori dell’ipotesi specifica della prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione, la conservazione dei beni rimane possibile a condizione che il credito ipotecario, considerato nel piano come interamente scaduto, sia soddisfatto secondo le regole del concorso e riceva una soddisfazione non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria. La normativa sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore non impone che i creditori siano necessariamente soddisfatti mediante la liquidazione dei beni o diritti su cui grava la prelazione. L’unico limite al trattamento dei creditori è la regola della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 67 co. 4 CCII). Questa regola non esclude, ma anzi implica, che il valore della cessione del bene su cui insiste la garanzia possa essere sostituito da un’utilità diversa, in denaro o di altra natura, purché sia reperita in modo indipendente e non sia vincolata al pagamento degli altri creditori.

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