Atti in frode e apertura della liquidazione controllata
Liquidazione controllata | Sovraindebitamento

Ai fini dell’apertura della procedura di liquidazione controllata non rilevano le cause che hanno condotto alla situazione di sovraindibitamento o il compimento di atti in frode ai creditori nell’ultimo quinquennio in quanto non è stata riportata nel Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII) la norma dettata dall’art. 14 quinquies della Legge 3/2012.

La mancata trasposizione di quanto previsto dalla legge 3 del 2012 nel nuovo Codice della Crisi è dovuta all’estensione della legittimazione ai creditori di chiedere l’apertura della procedura di liquidazione.

Inoltre si ritiene non sussistano ragioni valide per escludere dall’ammissione a tale procedura il debitore che abbia posto in essere atti in frode o che abbia assunto le proprie obbligazioni in maniera imprudente o negligente.

Tali valutazioni sono però da prendere in considerazione ai fini dell’esdebitazione.