da Natascia Bombardini | Set 6, 2025 | Senza categoria
Una recente pronuncia della Cassazione Sez. Civile ha fatto chiarezza su un punto cruciale nelle procedure di sovraindebitamento: la valutazione della colpa grave del consumatore rimane indipendente dall’eventuale negligenza della banca nel concedere il finanziamento.
Secondo l’articolo 69 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, dettato in tema di Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il giudice deve valutare separatamente:
- La colpa grave, malafede o frode del debitore nel determinare il proprio sovraindebitamento
- L’eventuale negligenza del creditore nella valutazione del merito creditizio
La decisione chiarisce che non esiste una “interferenza” tra questi due aspetti. Anche se il finanziatore non ha valutato correttamente il merito creditizio del cliente, ciò non esclude automaticamente che il consumatore possa aver contribuito alla propria situazione debitoria con colpa grave, malafede o frode.
Questa interpretazione significa che:
- I consumatori non possono automaticamente “scaricare” la propria responsabilità sulla negligenza bancaria;
- I giudici devono sempre verificare caso per caso il comportamento del debitore;
- La violazione degli obblighi di valutazione creditizia da parte dei finanziatori ha conseguenze proprie, ma non elimina l’eventuale responsabilità del consumatore.
Altri articoli sul tema: https://www.sovraindebitamentoecrisidimpresa.it/la-mancata-dichiarazione-di-debiti-pregressi-non-basta-a-dimostrare-la-mala-fede-del-debitore/
da Natascia Bombardini | Set 5, 2025 | Crisi d'impresa
Il Tribunale di Trieste ha recentemente omologato un concordato minore liquidatorio per una ditta individuale, applicando il principio del “cram down tributario e previdenziale” nonostante l’opposizione della maggioranza dei creditori.
Il Tribunale ha chiarito che nel concordato minore è possibile superare il voto contrario dei creditori quando:
- L’Amministrazione finanziaria e/o gli enti previdenziali non aderiscono alla proposta;
- La loro mancata adesione impedisce di raggiungere la soglia del 50%+1 dei crediti;
- La proposta risulta più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il giudizio di convenienza, che il tribunale deve svolgere d’ufficio, comprende sia aspetti quantitativi quindi la percentuale di soddisfacimento offerta ai creditori sia aspetti qualitativi rappresentato da tempi di pagamento più rapidi rispetto alla liquidazione, modalità effettive di soddisfacimento del credito e maggiore certezza nell’esecuzione del piano.
Questa decisione conferma che il concordato minore può essere uno strumento flessibile anche con opposizione tributaria e che i tempi certi di pagamento possono compensare percentuali ridotte.
da Natascia Bombardini | Ago 29, 2025 | Crisi d'impresa, Sovraindebitamento
L’articolo 39 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza stabilisce l’elenco dei documenti che il debitore deve depositare quando presenta domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Si tratta di un requisito fondamentale: la mancanza anche di parte della documentazione può comportare l’inammissibilità della domanda o la richiesta di integrazioni da parte del tribunale.
L’obbligo documentale previsto dall’art. 39 si applica a tutte le procedure regolate dal Codice della Crisi che richiedono l’accesso su istanza del debitore, tra cui:
- Concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII);
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss. CCII);
- Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (a;t. 64-bis CCII)
- Liquidazione giudiziale (ex fallimento – artt. 121 ss. CCII, su istanza del debitore);
- Procedure di sovraindebitamento (artt. 65 ss. e 268 ss. CCII):
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- Concordato minore;
- Liquidazione controllata.
In sintesi: l’art. 39 CCII è la norma “base” sulla documentazione necessaria in tutte le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza su iniziativa del debitore.
Documenti richiesti dall’art. 39 CCII
L’elenco è ampio e richiede un’attenta raccolta preventiva. Il debitore deve depositare:
- scritture contabilie fiscali obbligatorie;
- dichiarazioni dei redditi relative ai tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economicao professionale, se questa ha avuto una minore durata;
- dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
- bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
- idonea certificazionesui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti realie personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni.
Tale documentazione è essenziale:
- Per il tribunale: consente di verificare la completezza, la trasparenza e la veridicità della domanda.
- Per i creditori: garantisce informazioni corrette per valutare la proposta.
- Per il debitore: presentare un dossier completo accelera la procedura e aumenta le possibilità di ammissione.
Consigli pratici per il debitore
- Preparare la documentazione prima di depositare la domanda, evitando ritardi.
- Organizzare i documenti in fascicoli numerati con indice.
- Verificare che i dati siano coerenti tra loro (bilanci, elenchi, redditi).
- Affidarsi a un professionista o a un OCC per la raccolta e la verifica.
Conclusione
L’art. 39 CCII non è una semplice formalità, ma il fondamento documentale di qualsiasi procedura di gestione della crisi o dell’insolvenza. Una preparazione accurata è la chiave per accedere con successo a strumenti come il concordato, gli accordi di ristrutturazione o le procedure di sovraindebitamento.
da Natascia Bombardini | Ago 28, 2025 | Crisi d'impresa, Sovraindebitamento
L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e il gestore della crisi sono figure centrali nelle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
Il loro compito è accompagnare il debitore e vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni, garantendo trasparenza, imparzialità e tutela dei creditori.
L’OCC è un organismo iscritto in un apposito registro del Ministero della Giustizia, composto da professionisti qualificati (avvocati, commercialisti, notai) con competenze in diritto fallimentare, gestione della crisi e contabilità.
Le principali funzioni dell’OCC sono:
- Ricevere l’istanza del debitore o dei creditori;
- Nominare il gestore della crisi;
- Supportare le parti nella predisposizione della documentazione;
- Garantire il rispetto delle norme di legge e delle tempistiche procedurali.
Il gestore della crisi è la persona fisica designata dall’OCC e scelta tra i professionisti iscritti nell’elenco per seguire il singolo procedimento.
Il suo ruolo è operativo e diretto:
- Verifica la documentazione fornita dal debitore;
- Predispone la relazione particolareggiata sulla situazione economica e patrimoniale;
- Assiste il debitore nella redazione di un piano di ristrutturazione o di una proposta di accordo;
- Vigila sul corretto adempimento della procedura;
- Informa creditori e tribunale su eventuali irregolarità.
OCC e gestore sono soggetti terzi rispetto alle parti:
- Non possono avere rapporti di interesse con debitore o creditori;
- Devono operare secondo criteri di imparzialità;
- Sono sottoposti a responsabilità civile e disciplinare in caso di negligenza o violazioni.
La corretta attività di OCC e gestore:
- Evita errori formali che potrebbero portare al rigetto della procedura;
- Accelera i tempi di definizione;
- Aumenta le possibilità di omologa e di successo dell’operazione di ristrutturazione o liquidazione;
- Rafforza la fiducia di creditori e tribunale.
Nelle procedure di sovraindebitamento, l’OCC e il gestore della crisi non sono meri intermediari, ma veri garanti di legalità, trasparenza ed equilibrio tra le parti. La loro competenza e imparzialità possono fare la differenza tra il fallimento e il buon esito di un percorso di risanamento.
da Natascia Bombardini | Ago 22, 2025 | Ristrutturazione dei debiti del consumatore, Sovraindebitamento
Il piano del consumatore è una delle tre procedure previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza per la ristrutturazione dei debiti delle persone fisiche. È uno strumento pensato per aiutare chi si trova in una situazione di sovraindebitamento, cioè nell’impossibilità di far fronte ai propri debiti con il patrimonio disponibile.
Il piano del consumatore è un accordo giudiziale che consente al debitore non fallibile – ovvero il consumatore – di ottenere la rimodulazione o la cancellazione parziale dei debiti, presentando un piano di rientro sostenibile, che deve essere omologato dal giudice.
A differenza di altre procedure, non richiede il consenso dei creditori: è sufficiente che il giudice lo ritenga equo, fattibile e non lesivo dei diritti degli stessi.
Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti esclusivamente per scopi personali o familiari, e non per attività professionali o imprenditoriali.
Il primo passo è rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC), che assegna un gestore della crisi. Questa figura aiuta il debitore nella redazione del piano e nella raccolta della documentazione.
Con l’aiuto del gestore, il debitore predispone un piano che prevede una proposta di pagamento (anche parziale) dei debiti con relativa indicazione di tempi e modalità. Devono inoltre essere allegati:
- Elenco di tutti i creditori;
- Elenco della composizione e consistenza del patrimonio;
- Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- Elenco redditi del debitore e dei componenti del nucleo familiare e l’indicazione delle spese di mantenimento;
alla domanda deve essere allegata una relazione dell’OCC che deve contenere:
- Indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- Esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- La valutazione sull’attendibilità e completezza della documentazione a corredo della domanda;
- Indicazione dei presunti costi di procedura;
- Se il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio del debitore.
Il piano viene depositato presso il tribunale competente. Il giudice valuta la veridicità dei dati forniti, la fattibilità economica del piano e l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella genesi dell’indebitamento.
Se il piano rispetta i requisiti, il giudice lo omologa: a quel punto è vincolante per tutti i creditori, anche in caso di loro opposizione.
Il debitore inizia a eseguire il piano, solitamente tramite versamenti periodici. Una volta concluso correttamente, viene liberato dai debiti residui non soddisfatti.
Vantaggi del piano del consumatore
- Non serve il consenso dei creditori: è sufficiente il via libera del giudice.
- Possibilità di ottenere la cancellazione di parte del debito.
- Tutela del patrimonio minimo vitale: non è necessario vendere tutti i beni, se non indispensabile.
- Protezione da pignoramenti e azioni esecutive durante la procedura.
- Accesso anche a chi ha solo un reddito da lavoro o pensione.
Il piano del consumatore non può essere utilizzato:
- da chi ha debiti legati ad attività imprenditoriali (per questi casi esiste il “concordato minore” o la “liquidazione controllata”);
- in caso di colpa grave, malafede o frode nella creazione dell’indebitamento;
- se manca una prospettiva credibile di rientro anche parziale.
Il piano del consumatore è uno strumento potente per uscire da una situazione di sovraindebitamento, tutelando la dignità del debitore e offrendo un’alternativa concreta al fallimento personale.
Se ti trovi in una condizione di difficoltà economica, valutare con un professionista del settore la fattibilità del piano del consumatore può fare la differenza tra il tracollo e una nuova partenza.