La clausola vessatoria nella proroga dei termini diritto di agire giudizialmente

La clausola vessatoria nella proroga dei termini diritto di agire giudizialmente

Le clausole vessatorie sono disciplinate dal Codice civile e dal Codice del Consumo e definite come le clausole che determinano uno squilibrio del contratto a vantaggio di un contraente e a sfavore dell’altro.

Nel caso in cui, oltre ai consueti 6 mesi successivi alla scadenza dell’obbligazione principale (art 1957 del Codice Civile), vengono prorogati i termini, aumenta anche il periodo in cui la Banca conserva il diritto di agire sia verso l’obbligato principale che verso il fideiussore, il quale possiede un’obbligazione ausiliaria rispetto a quella dell’obbligato principale. In tale situazione, il fideiussore rimane anche obbligato verso la banca garante. Conseguentemente una clausola di tale natura causa un potenziale squilibrio in termini di tutela del consumatore, come previsto dall’art. 1469 bis codice civile.

La liquidazione controllate delle società di persone in assenza di beni

La liquidazione controllate delle società di persone in assenza di beni

La procedura di liquidazione controllata può essere avviata per una società di persone anche in assenza di beni nel patrimonio sociale, poiché il legislatore, con l’entrata in vigore del CCII, ha modellato la suddetta procedura seguendo lo schema della procedura maggiore, che consente l’apertura della liquidazione anche in mancanza di attività o risorse.

Conseguentemente, si ritiene sia permesso avviare la liquidazione controllata senza attivo o prospettive futuro di reddito, così come avviene nella liquidazione giudiziale. Tale apertura può avvenire su richiesta del debitore stesso, dato che abbiamo un interesse pubblico che consente il concorso dei creditori e uno privato del debitore volto ad ottenere il beneficio dell’esdebitazione alla fine del termine triennale previsto dalla legge.

Tuttavia, l’articolo 233 CCII, richiamato dall’articolo 276 CCII, stabilisce l’interruzione della procedura di liquidazione controllata se non vi è la possibilità di soddisfare in alcun modo i creditori, a conferma della possibilità di avviare la liquidazione per il sovraindebitamento anche quando non vi sono beni da liquidare o diritti da esercitare. Infine, la procedura verrà chiusa similarmente a quanto avviene con la liquidazione giudiziale, in conformità con le disposizioni di tali articoli.

Verifica del merito creditizio nella ristrutturazione dei debiti del consumatore

Verifica del merito creditizio nella ristrutturazione dei debiti del consumatore

L’articolo 68 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), comma 2, prevede che l’OCC deve verificare, se nel momento in cui il soggetto finanziatore ha concesso il finanziamento, avesse valutato il merito creditizio, come da sua relazione allegata alla domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore. In particolare, il soggetto finanziatore deve valutare il reddito disponibile per il debitore al netto della somma necessaria al mantenimento di uno stile di vita dignitoso, in misura non inferiore all’importo dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro dato dal numero di componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE, come da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013.

L’art. 69, comma 2, CCII prevede che, se il finanziatore al momento della concessione del finanziamento non ha considerato il merito creditizio, come sopra spiegato, non potrà opporsi o presentare reclami, per contestare la convenienza della proposta, in sede di omologa.

Ipotesi di colpa grave nella ristrutturazione dei debiti del consumatore

Ipotesi di colpa grave nella ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il consumatore sovraindebitato può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, secondo l’articolo 67 del CCII, attraverso la formulazione di un piano di ristrutturazione dei debiti in cui siano indicate le modalità e i tempi per superare la crisi.

Al riguardo, il consumatore che ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode non può accedere”, così come previsto dall’art. 69, comma 1, CCII.

Tuttavia, non si assiste a “colpa grave” nella situazione di sovraindebitamento se il debitore ha contratto una serie di nuovi finanziamenti a catena per ottenere liquidità allo scopo di ripianare la pregressa esposizione debitoria, anche se successivamente tali scelte si siano svelate fallimentari.

Inopponibilità del pignoramento presso terzi al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Inopponibilità del pignoramento presso terzi al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Con l’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore il creditore cessionario del quinto dello stipendio (o della pensione) non ha più titolo per beneficiare di detti pagamenti e, analogamente, va affermata l’inopponibilità alla procedura di ristrutturazione del pignoramento presso terzi, come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 65 del 10 marzo 2022. Ciò in quanto con l’accesso ad una procedura di sovraindebitamento tutti i pagamenti in favore dei creditori devono essere interrotti. In caso contrario infatti non verrebbe rispettato il principio di par condicio creditorum, principio cardine di tutte le procedure concorsuali e di composizione della crisi da sovraindebitamento.