Accesso negato solo in caso di colpa grave, malafede o frode alle procedure di sovraindebitamento

Accesso negato solo in caso di colpa grave, malafede o frode alle procedure di sovraindebitamento

Si considerano superate le soluzioni interpretative dell’art 12 L. 3/2012 con l’introduzione dell’art. 69 CCII. Tali soluzioni interpretative consideravano il consumatore meritevole solo se le obbligazioni assunte fossero proporzionate alle capacità patrimoniali, data la ragionevole prospettiva di adempimento, ad eccezione di eventi sopravvenuti non imputabili.

Secondo l’art. 69 CCII, quando si valutano le condizioni soggettive ostative alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, conserva rilievo la sproporzione originaria tra capacità reddituali-patrimoniali ed obbligazioni assunte, soprattutto quando è palese e manifesta. Tuttavia, la nuova regola di giudizio normativa, quando si valutano complessivamente tutti gli elementi della relazione dell’OCC, prevede che, solo in caso di condotta particolarmente censurabile in termini di colpa grave, malafede o frode, venga escluso l’accesso alla procedura.

Mancata esdebitazione se il creditore non è inserito in liquidazione

Mancata esdebitazione se il creditore non è inserito in liquidazione

L’inclusione del creditore nell’elenco dei creditori presentato dal debitore durante il ricorso e la partecipazione del creditore alla procedura di liquidazione sono le due principali condizioni per beneficiare dell’esdebitazione. Ciò che rileva è il coinvolgimento del creditore nel processo, perché, in caso di mancato pagamento del creditore, quest’ultimo ha diritto a partecipare ed opporsi alla procedura di esdebitazione.

Conseguentemente, secondo questa interpretazione normativa, non si può opporre il beneficio dell’esdebitazione ai creditori che non sono stati inclusi nell’elenco e che quindi non hanno partecipato alla procedura di liquidazione.

L’esdebitazione

L’esdebitazione

L’istituto dell’esdebitazione mira a liberare un soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale o a liquidazione controllata dai debiti residui verso i creditori concorsuali non soddisfatti, salvo che siano rispettati specifici presupposti e requisiti, è quindi una misura premiale.

L’esdebitazione è regolata dagli articoli 278 e seguenti del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), che ne disciplinano il procedimento sia nella liquidazione giudiziale che nella liquidazione controllata. In particolare l’art. 280 CCII stabilisce i requisiti per accedere all’esdebitazione:

  1. Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o altri delitti legati all’attività d’impresa, a meno che non sia stata ottenuta la riabilitazione.
  2. Non aver distratto attivi o esposto passività insussistenti, né causato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, o fatto ricorso abusivo al credito.
  3. Non aver ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e aver fornito agli organi preposti tutte le informazioni e i documenti necessari.
  4. Non aver già beneficiato di un’altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione.
  5. Non aver già beneficiato dell’esdebitazione due volte in passato.

A differenza dei requisiti previsti dall’art. 142 della legge fallimentare, il CCII non prevede che i creditori concorsuali debbano essere stati soddisfatti almeno parzialmente per poter concedere l’esdebitazione.

L’esdebitazione può essere concessa anche durante la liquidazione giudiziale su istanza del debitore, o d’ufficio durante la liquidazione controllata, come previsto dagli articoli 278 e 281 CCII. Infatti, secondo l’articolo 282 l’effetto esdebitativo è automatico se sono trascorsi almeno tre anni dall’apertura della procedura o alla sua chiusura.

Conseguentemente, nel caso in cui venga dichiarata l’esdebitazione prima della chiusura delle attività liquidatorie, queste proseguono solo per i beni che rientrano nella massa attiva concorsuale e non per quelli che potranno essere acquisiti dal soggetto esdebitato successivamente.

Apprensione delle quote di reddito dopo la dichiarazione di esdebitazione nella procedura di liquidazione controllata

Apprensione delle quote di reddito dopo la dichiarazione di esdebitazione nella procedura di liquidazione controllata

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) non stabilisce un limite temporale per la procedura di liquidazione controllata. Quest’ultima è condizionata dalla durata necessaria per liquidare gli asset presenti nell’attivo. Di conseguenza, la procedura di liquidazione controllata non può concludersi fintanto che ci siano beni da liquidare.
Gli articoli 281 e 282 del CCII hanno introdotto la possibilità per il debitore, coinvolto in una procedura di liquidazione controllata, di richiedere l’esdebitazione dopo tre anni dall’inizio della procedura. Non essendo prevista una disposizione sulla chiusura della procedura in caso di esdebitazione del debitore e considerando la similitudine strutturale e funzionale tra la liquidazione controllata e quella giudiziale, è possibile che la liquidazione controllata continui anche dopo l’esdebitazione.
Tuttavia, dopo l’esdebitazione, la liquidazione continua solamente per i beni presenti nell’attivo al momento dell’ottenimento dell’esdebitazione stessa. Ciò implica che non sarà più possibile acquisire quote reddito dopo la dichiarazione di esdebitazione.

L’affitto di azienda o l’esercizio provvisorio nella liquidazione controllata

L’affitto di azienda o l’esercizio provvisorio nella liquidazione controllata

 È possibile utilizzare strumenti come l’affitto di azienda o l’esercizio provvisorio nella liquidazione controllata, grazie all’esplicito riferimento all’articolo 213, comma 4, CCII contenuto nell’art. 272 dello stesso codice.

L’articolo 213 CCII, nella liquidazione giudiziale, stabilisce che il programma di liquidazione deve indicare “gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, quali l’esercizio dell’impresa del debitore e l’affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell’azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco”.

Analogamente alla liquidazione giudiziale, la liquidazione controllata si pone come obiettivo il massimo soddisfacimento dei creditori mediante gli atti di liquidazione. Ne consegue che l’affitto di azienda o l’esercizio provvisorio sono strumenti compatibili con la procedura di liquidazione controllata e idonei a raggiungere sudddetto obiettivo.