da Natascia Bombardini | Ott 11, 2024 | Ristrutturazione dei debiti del consumatore, Sovraindebitamento
Il creditore cessionario del quinto dello stipendio o della pensione, a seguito dell’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non ha più titolo per beneficiare di tali pagamenti e, analogamente, viene sancita l’inopponibilità alla procedura di ristrutturazione del pignoramento presso terzi, così come previsto dalla sentenza n. 65 del 10 marzo 2022 della Corte. Tale situazione si verifica, poiché a seguito dell’accesso ad una procedura di sovraindebitamento, tutti i pagamenti in favore dei creditori devono essere interrotti altrimenti viene meno il rispetto del principio della par condicio creditorum, principio alla base di tutte le procedure concorsuali e di composizione della crisi da sovraindebitamento.
da Natascia Bombardini | Ott 5, 2024 | Ristrutturazione dei debiti del consumatore, Sovraindebitamento
Non può essere accettata la proposta di ristrutturazione dei debiti presentata dal debitore se i debiti non sono esclusivamente di natura consumeristica, così come previsto dall’articolo 2, lettera e) del Codice Civile Italiano (CCII), che riprende la definizione del Codice del Consumo, definendo il consumatore come colui che “agisce” nel presente in tale qualità.
Conseguentemente, il debitore può beneficiare di uno dei mezzi riservati al consumatore (ad esempio il piano di ristrutturazione dei debiti previsto dall’articolo 67 del CCII) solo se tutti i debiti sono documentati come di natura consumeristica. Al contrario se i debiti hanno natura diversa tale opzione gli è preclusa.
La giustificazione di tale restrizione risiede nella specialità dell’istituto che contempla un percorso, anche procedurale, considerevolmente semplificato per i consumatori.
da Natascia Bombardini | Ott 4, 2024 | Crisi d'impresa
Il concetto di competenza territoriale in materia di procedure concorsuali è definito dall’articolo 26 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, il quale stabilisce che è competente il tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale o il domicilio, salvo che non siano previste dalla legge specifiche eccezioni.
Nel caso in cui il trasferimento della residenza all’estero sia avvenuto da meno di un anno, non si esclude il diritto ad accedere ad una procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Tuttavia, l’articolo 27 CCII specifica che la procedura si apre nel luogo dove l’imprenditore ha la maggior parte dei suoi interessi. Tale previsione è funzionale a garantire una più adeguata ed efficace applicazione della procedura concorsuale, che tenga conto effettivamente delle sue attività e dei suoi interessi.
Suddette norme, fondamentali per il corretto funzionamento della procedura di insolvenza, mirano a bilanciare gli interessi delle diverse parti coinvolte e a semplificare la gestione della crisi di impresa, considerando la complessità delle attività economiche e della loro distribuzione territoriale.
da Natascia Bombardini | Set 28, 2024 | Crisi d'impresa, Sovraindebitamento
L’articolo 182 ter, comma 1, primo della legge fallimentare che disciplina il concetto di “soddisfazione in misura non inferiore” a quella ipoteticamente ottenibile dall’apertura del fallimento, richiede una valutazione complessa e dettagliata, in quanto non può essere interpretato solamente in termini quantitativi e numerici, ma occorre tener conto di altri elementi come la velocità, le tempistiche e la sicurezza delle obbligazioni garantite.
Il tribunale dovrà effettuare la valutazione di convenienza applicando la procedura del cram down per i debiti fiscali e previdenziali, la quale consiste essenzialmente nel confronto tra il trattamento riservato all’Erario secondo la previsione dell’articolo 182 ter della legge fallimentare e il trattamento che riscuoterebbe l’erario nell’attività liquidatoria in termini prognostici.
Tale valutazione dovrà considerare non solo i dati quantitativi e le percentuali di soddisfazione del credito, ma anche ulteriore elementi quali il tempestivo pagamento del creditore e l’esistenza di eventuali garanzie. Occorre anche tener conto di valutazioni personali in quanto si effettua una simulazione della ripartizione finale nella procedura fallimentare che prende in considerazione il grado di privilegio specifico dell’Erario. Successivamente i risultati ottenuti in termini di entità e di tempi di realizzazione verranno confrontati con le condizioni economiche stabilite dalla proposta di trattamento.
da Natascia Bombardini | Set 26, 2024 | Crisi d'impresa, Sovraindebitamento
Non è possibile approvare la proposta di concordato minore in conformità al cosiddetto “cram down fiscale” previsto dall’articolo 80, comma 3, secondo periodo del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) se la mancanza di adesione rilevante proviene da soggetti diversi dall’amministrazione finanziaria o dalle istituzioni gestionali di forme obbligatorie di previdenza o assistenza, INPS ed INAIL. Tale previsione non si può estendere per analogia avendo carattere eccezionale.
Tuttavia, non è possibile applicare il meccanismo del “cram down fiscale” anche nel caso di debiti verso l’Ispettorato del Lavoro non riguardanti tasse o contributi previdenziali o assicurativi, ma sanzioni amministrative a seguito di violazioni dovute alla scorretta gestione e documentazione del lavoro svolto dai dipendenti.