Indebitamento con colpa grave nella ristrutturazione dei debiti del consumatore

Indebitamento con colpa grave nella ristrutturazione dei debiti del consumatore

Viene esclusa la colpa grave del debitore in caso di indebitamento causato dal rilascio di garanzie a favore di società di proprietà dei genitori, se il ricorrente non era né socio né amministratore.

Infatti, ai fini della valutazione delle condizioni ostative all’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore previsto dall’art. 67 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), non costituisce colpa grave il rilascio di fideiussione in favore di società di famiglia.

Procedura esecutiva ed accordo ex Legge 3/2012

Procedura esecutiva ed accordo ex Legge 3/2012

La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 prevede, nel caso di contemporanea pendenza di procedure a carico dello stesso debitore, una piena equiordinazione tra il giudice dell’esecuzione singolare e il giudice del sovraindebitamento, sebbene i loro poteri devono coordinarsi nel rispetto delle normative e delle rispettive funzioni. Nell’ipotesi in cui un debitore proponga un accordo di composizione della crisi in presenza di pendenti procedure esecutive individuali, il giudice delegato della procedura concorsuale ha la facoltà di emettere un divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive fino all’omologazione dell’accordo. Tuttavia, il giudice delegato non può assumere provvedimenti diretti sulle procedure stesse, poiché riservati al giudice dell’esecuzione. Nel caso in cui il giudice delegato emetta il divieto, il giudice dell’esecuzione dovrà sospendere il procedimento, verificando i presupposti dell’art. 623 c.p.c. Contro la decisione la parte interessata deve opporsi usando i rimedi dell’art. 615 e seguenti c.p.c. al fine di evitare l’irretrattabilità degli effetti dell’esecuzione forzata.

Previsione di un fondo spese nella Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Previsione di un fondo spese nella Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, a differenza della procedura di liquidazione controllata, gli importi destinati al soddisfacimento dei creditori indicati nella proposta non sono oggetto di precisazione da parte dei creditori e non possono essere perciò successivamente variati o ridotti per tener conto delle spese di procedura che verranno sostenute (ad esempio, costi di tenuta conto o pubblicità) né per eventuali nuovi crediti che precisati dai creditori.

Infatti, una volta che la proposta è accettata dai creditori ex art. 67 e seguenti del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII), essa diventa vincolante sia per quanto riguardo i tempi di pagamento che per l’importo promesso.

Pertanto, è onere del debitore includere nel piano tutte le spese connesse alla procedura, prevedendo un fondo spese che sia in grado di coprire tutti i costi di gestione della procedura, tra i quali è compreso anche il compenso del gestore.

Prevalenza dei crediti degli advisor su quelli ipotecari

Prevalenza dei crediti degli advisor su quelli ipotecari

I crediti riconosciuti ai professionisti che hanno fornito servizi alla società in fallimento durante la procedura di concordato preventivo si possono considerare come spese generali se sono stati ammessi come debiti privilegiati nello stato passivo del successivo fallimento, così come previso dagli articoli 111-bis comma 2 e 111-ter comma 3 della legge fallimentare. Tali crediti, quindi,  devono essere soddisfatti al momento della distribuzione dell’attivo, anche nel caso in cui derivino dalla vendita di un’immobile ipotecato. La distribuzione deve avvenire esclusivamente secondo il principio della proporzione e non quello dell’utilità, dal momento che solo il primo è previsto dalla normativa e non anche il secondo.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – socio accomandante s.a.s.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – socio accomandante s.a.s.

Il Socio accomandante di una sas può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art 67 CCII.

Spetta al gestore nominato e successivamente al deposito della proposta, al Giudice verificare che ci sia il requisito soggettivo di consumatore del ricorrente ovvero che il sovraindebitamento non sia stato determinato nemmeno in parte dall’attività societaria e poter sostenere quindi la sua estraneità all’attività imprenditoriale.

Il debitore che abbia concesso garanzie o prestato fideiussioni in favore della società e che abbiano quindi incrementato l’esposizione debitoria dello stesso non potrà accedere alla procedura ex art. 67.