Apprensione delle quote di reddito dopo la dichiarazione di esdebitazione nella procedura di liquidazione controllata

Apprensione delle quote di reddito dopo la dichiarazione di esdebitazione nella procedura di liquidazione controllata

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) non stabilisce un limite temporale per la procedura di liquidazione controllata. Quest’ultima è condizionata dalla durata necessaria per liquidare gli asset presenti nell’attivo. Di conseguenza, la procedura di liquidazione controllata non può concludersi fintanto che ci siano beni da liquidare.

Gli articoli 281 e 282 del CCII hanno introdotto la possibilità per il debitore, coinvolto in una procedura di liquidazione controllata, di richiedere l’esdebitazione dopo tre anni dall’inizio della procedura. Non essendo prevista una disposizione sulla chiusura della procedura in caso di esdebitazione del debitore e e considerando la similitudine strutturale e funzionale tra la liquidazione controllata e quella giudiziale, è possibile che la liquidazione controllata continui anche dopo l’esdebitazione.

Tuttavia, dopo l’esdebitazione, la liquidazione continua solamente per i beni presenti nell’attivo al momento dell’ottenimento dell’esdebitazione stessa. Ciò implica che non sarà più possibile acquisire quote reddito dopo la dichiarazione di esdebitazione.

Ammissibile la liquidazione controllata di debitore incapiente con esecuzione pendente

Ammissibile la liquidazione controllata di debitore incapiente con esecuzione pendente

Si ritiene possibile l’apertura della procedura di liquidazione controllata anche in caso di totale incapienza del debitore a carico del quale risulta pendente una procedura esecutiva nella quale non sia intervenuta la distribuzione delle somme. Pertanto il liquidatore potrà, previa autorizzazione del giudice, subentrare nella procedura esecutiva chiedendo l’attribuzione delle somme al netto delle spese prededucibili e tale somma costituirà l’unico attivo della procedura di liquidazione controllata.

Procedure familiari

Procedure familiari

La possibilità di richiedere l’apertura di procedure cosiddette familiari è prevista dall’art. 66 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Tale articolo è collocato tra le disposizioni di carattere generale in materia di sovraindebitamento che come precisato anche dall’art. 65 comma 1 CCII sono il concordato minore, la ristrutturazione dei debiti del consumatore e anche la liquidazione controllata.

Pertanto è possibile applicare l’art. 66 CCII anche alla procedura di liquidazione controllata. In ogni caso quando si chiede l’apertura di una procedura “familiare” è necessario precisare che tutti gli istanti devono richiedere di accedere ad una stessa tipologia di procedura.

Atti in frode e apertura della liquidazione controllata

Atti in frode e apertura della liquidazione controllata

Ai fini dell’apertura della procedura di liquidazione controllata non rilevano le cause che hanno condotto alla situazione di sovraindibitamento o il compimento di atti in frode ai creditori nell’ultimo quinquennio in quanto non è stata riportata nel Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII) la norma dettata dall’art. 14 quinquies della Legge 3/2012.

La mancata trasposizione di quanto previsto dalla legge 3 del 2012 nel nuovo Codice della Crisi è dovuta all’estensione della legittimazione ai creditori di chiedere l’apertura della procedura di liquidazione.

Inoltre si ritiene non sussistano ragioni valide per escludere dall’ammissione a tale procedura il debitore che abbia posto in essere atti in frode o che abbia assunto le proprie obbligazioni in maniera imprudente o negligente.

Tali valutazioni sono però da prendere in considerazione ai fini dell’esdebitazione.

Esdebitazione debitore incapiente – meritevolezza

Esdebitazione debitore incapiente – meritevolezza

La procedura di esdebitazione per il debitore incapiente è strettamente legata alla necessità di verificare attentamente se sussistono le condizioni per riconoscere la meritevolezza del debitore. La meritevolezza è intesa come la condotta prudente del debitore nell’assumere il debito, e implica l’assenza di colpa grave o malafede nel causare la propria situazione di indebitamento.

Tuttavia, la meritevolezza non può essere riconosciuta quando si constata, attraverso l’analisi dei report relativi ai debiti fiscali accumulati, che il debitore ha continuamente trascurato gli obblighi fiscali per un lungo periodo di tempo. Questo comportamento abituale di evasione fiscale e mancato pagamento dei tributi rappresenta una scelta deliberata da parte del debitore, che ha deciso di non adempiere solo nei confronti di un unico creditore, ovvero l’Erario, mentre ha favorito gli altri creditori. Questo atteggiamento va contro il principio di par condicio tra i creditori.