da Natascia Bombardini | Lug 31, 2024 | Crisi d'impresa
La relazione tra continuità aziendale e sostenibilità economica è particolarmente stretta, poiché la prima rappresenta la condizione necessaria affinché la seconda possa manifestarsi come fenomeno concreto e prevedibile. Questa connessione è chiaramente evidenziata nell’art. 87, terzo comma, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), dettato in tema di concordato preventivo, nel quale si richiede l’attestazione della sostenibilità economica in relazione al piano di continuità aziendale. Tale orientamento è applicabile sia alla continuità diretta che a quella indiretta, come previsto dall’art. 84, secondo comma, CCII. La continuità indiretta, in particolare, può risultare un percorso più rapido e rassicurante per valutare la sostenibilità economica, se essa conduce l’impresa in crisi verso aziende cessionarie finanziariamente solide e competitive, già performanti sul mercato.
da Natascia Bombardini | Lug 27, 2024 | Liquidazione controllata, Ristrutturazione dei debiti del consumatore, Sovraindebitamento
Il concetto di “soddisfazione in misura non inferiore” a quella ipoteticamente ottenibile dall’apertura del fallimento, come indicato nell’articolo 182 ter, comma 1, primo della legge fallimentare, non può essere interpretato solamente in termini quantitativi e numerici. Esso richiede una valutazione complessa e dettagliata, che tenga conto di ulteriori elementi quali la velocità, le tempistiche e la sicurezza delle obbligazioni garantite.
La valutazione di convenienza che il tribunale deve effettuare nell’applicazione della procedura di cram down per i debiti fiscali e previdenziali consiste principalmente nel confronto tra il trattamento riservato all’Erario secondo la proposta prevista dall’articolo 182 ter della legge fallimentare e il trattamento che l’Erario riceverebbe, in via prognostica, nell’alternativa liquidatoria.
Si tratta di una valutazione che non si limita solamente ai dati quantitativi e alle percentuali di soddisfazione del credito, ma che necessariamente bilancia anche altri aspetti, come ad esempio il tempestivo pagamento del creditore e l’esistenza di eventuali garanzie. Inoltre, tiene conto di valutazioni previsionali, poiché viene simulata una ripartizione finale all’interno della procedura fallimentare, considerando il grado di privilegio specifico dell’Erario, e successivamente si confrontano i risultati ottenuti in termini di entità e tempi di realizzazione con le condizioni economiche previste dalla proposta di trattamento.
da Natascia Bombardini | Lug 26, 2024 | Liquidazione controllata, Ristrutturazione dei debiti del consumatore, Sovraindebitamento
La procedura familiare prevista dall’articolo 66 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) può essere utilizzata soltanto quando i membri della stessa famiglia avanzano una richiesta di accesso alla stessa procedura di sovraindebitamento. Tale normativa non può essere applicata se alcuni membri del nucleo familiare presentano una domanda per una delle procedure di sovraindebitamento mentre altri membri chiedono l’ammissione ad altra procedura di sovraindebitamento prevista dal CCII.
In questi casi, la richiesta di accesso ad una diversa procedura di sovraindebitamento, presentata da alcuni membri della famiglia, deve essere gestita in modo separato. La Cancelleria dovrà creare un fascicolo telematico distinto per tale richiesta, e i professionisti che assistono tali soggetti interessati dovranno inserire, all’interno di questo fascicolo, la documentazione pertinente solo a tali soggetti.
Possono accedere ad una procedura familiare i membri di una stessa famiglia quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune.
da Natascia Bombardini | Lug 25, 2024 | Crisi d'impresa, Sovraindebitamento
Nel contesto del concordato semplificato, in confronto alla situazione di fallimento o alla liquidazione giudiziale, il concordato semplificato non deve recare pregiudizio ai creditori, i quali devono ricevere un trattamento economico almeno paragonabile a quello di una liquidazione concorsuale.
In altre parole, il concordato semplificato non deve comportare benefici aggiuntivi, ma è sufficiente che i creditori non ricevano una soddisfazione economica inferiore rispetto a quanto otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale, che rappresenta il livello minimo accettabile.
Questa normativa manifesta un evidente favore verso la soluzione del concordato, anche se in una prospettiva liquidatoria e in situazioni in cui i risultati economico-finanziari netti delle due procedure siano equivalenti, poiché il concordato semplificato può offrire un vantaggio qualitativo ai creditori in termini di velocità procedurale e riparto.
da Natascia Bombardini | Lug 23, 2024 | Ristrutturazione dei debiti del consumatore, Sovraindebitamento
La definizione di consumatore così come prevista dall’art. 2, comma 1, lett. a), del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), enfatizza l’aspetto psicologico del soggetto che agisce, cioè il suo intento. Pertanto si deve sottolineare che, se l’obbligazione è stata assunta per uno scopo connesso all’attività imprenditoriale, essa deve essere considerata di natura commerciale. Un’obbligazione sorta con queste caratteristiche non varia la propria natura diventando un’obbligazione non commerciale solo perché il debitore ha dismesso l’attività d’impresa o commerciale o l’attività professionale.
Alla luce di quanto sopra si ritiene perciò inammissibile la domanda di ammissione al piano di ristrutturazione del consumatore che presenta una situazione debitoria mista o promiscua, in cui almeno una parte, anche se minima, del debito proviene dall’attività imprenditoriale precedentemente svolta.