da Natascia Bombardini | Lug 20, 2024 | Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Per valutare la meritevolezza del debitore per l’accesso alla ristrutturazione del consumatore, secondo l’articolo 67 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, è necessario considerare il requisito soggettivo e il grado di colpa nell’indebitamento. Tale valutazione non può prescindere dall’esaminare il comportamento del finanziatore, soprattutto quando si tratta di un soggetto professionale altamente specializzato e qualificato nell’analisi del merito creditizio del debitore.
Di conseguenza, se il finanziatore ha avuto un ruolo determinante nell’indurre lo stato di sovraindebitamento del debitore, concedendo il credito in un momento in cui l’ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, avrebbe sconsigliato tale operazione, la colpa del debitore per la richiesta di tale finanziamento si riduce a un livello lieve.
da Natascia Bombardini | Lug 19, 2024 | Liquidazione controllata, Sovraindebitamento
L’apertura della procedura di liquidazione controllata comporta il divieto di iniziare o proseguire le azioni individuali esecutive o cautelari, come previsto dall’art. 270 c.5 CCII.
Nel caso di eventuali esecuzioni immobiliari pendenti, spetta al Liquidatore valutare se sia più conveniente per la procedura e la Massa dei Creditori subentrare nella procedura ovvero essere autorizzato alla presentazione di istanza al G.E. per la definitiva improcedibilità.
Diverso è il caso in presenza di un Creditore fondiario in quanto, come per la liquidazione giudiziale, si applica l’art. 41, co. 2, t.u.b., ovvero la Banca può iniziare o proseguire l’azione esecutiva sugli immobili ipotecati concessi a garanzia di mutui fondiari anche dopo l’apertura della procedura di liquidazione controllata.
da Natascia Bombardini | Lug 18, 2024 | Crisi d'impresa, Sovraindebitamento
Il pronunciamento giudiziario perde efficacia in tutte le situazioni in cui sono state regolate le questioni fiscali pendenti secondo le disposizioni di legge o in ogni altro caso di risoluzione della controversia. Tra le circostanze che rientrano in quest’ultima categoria figura naturalmente quella contemplata al paragrafo 5 dell’articolo 182-ter della legge fallimentare, norma che è stata recentemente riformulata dal paragrafo 3 dell’articolo 63 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII). Quest’ultimo articolo è dedicato a disciplinare, nell’ambito del rinnovato contesto concorsuale, la transazione riguardante crediti di natura tributaria e contributiva.
Nel dettaglio, nel contesto della transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter della legge fallimentare, la quale è stata conclusa tra le parti e ha ottenuto l’omologazione da parte del tribunale competente in relazione all’accordo di ristrutturazione dei debiti, è importante notare che tale omologazione deve intervenire successivamente alla sentenza oggetto di ricorso per cassazione. In tal caso, si rende necessario concludere il ricorso stesso dichiarando la cessazione della materia del contendere a causa dell’accordo negoziato intervenuto.
da Natascia Bombardini | Lug 17, 2024 | Liquidazione controllata
Il compenso dell’OCC nella liquidazione controllata deve essere determinato alla conclusione della procedura liquidatoria, insieme al compenso del liquidatore, una volta presentato il rendiconto. Questo avviene anche nei casi in cui il Tribunale nomini un liquidatore diverso dal gestore della crisi.
Dall’analisi delle disposizioni del d.m. 202/2014 emerge chiaramente che il legislatore ha voluto regolamentare tutte le possibili situazioni di avvicendamento o compresenza di diversi soggetti nelle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento (diversi liquidatori, diversi OCC o un liquidatore diverso dall’OCC), prevedendo espressamente che il Tribunale liquidi un “compenso unico”.
da Natascia Bombardini | Lug 12, 2024 | Crisi d'impresa, Liquidazione controllata
Nel contesto della liquidazione controllata, è importante sottolineare che l’articolo 272 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) richiama l’articolo 213, comma 4, dello stesso codice. Questo collegamento tra gli articoli apre la porta all’impiego di strumenti cruciali come l’affitto di azienda e l’esercizio provvisorio.
L’articolo 213 del CCII stabilisce chiaramente che, nel contesto della liquidazione giudiziale, il piano di liquidazione deve includere “gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, quali l’esercizio dell’impresa del debitore e l’affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell’azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco”.
La liquidazione controllata, in linea con la liquidazione giudiziale, ha come obiettivo principale il massimo soddisfacimento dei creditori attraverso una serie di atti di liquidazione. Pertanto, strumenti quali l’affitto di azienda o l’esercizio provvisorio possono essere perfettamente in linea con questa procedura e risultare idonei per raggiungere l’obiettivo di massimizzare il soddisfacimento dei creditori.