Cram down crediti tributari e contributivi

Cram down crediti tributari e contributivi

Il nuovo Codice della Crisi ha previsto che il debitore che chiede l’ammissione ad una procedura di ristrutturazione dei debiti o di concordato preventivo, se intende ottenere una riduzione o una dilazione di pagamento dei debiti tributari e/o previdenziali, deve presentare all’Agenzia delle Entrate e all’Agente della Riscossione una proposta di transazione fiscale ed agli enti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie una proposta di transazione contributiva.

La mancata adesione, che deve intendersi sia come assenza di risposta sia come manifesta risposta negativa da parte dell’Erario o degli Enti previdenziali, consente l’approvazione della transazione da parte del Tribunale, nel caso in cui l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’attestatore, la proposta di soddisfacimento del Fisco e/o degli enti previdenziali è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Concordato minore accessibile per imprenditore individuale cancellato

Concordato minore accessibile per imprenditore individuale cancellato

La cancellazione di un’azienda dal Registro delle Imprese non impedisce l’avvio di un concordato minore liquidatorio, ai sensi dell’art. 74 comma 2 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), per una ditta individuale. Questo aspetto rimane valido nonostante quanto stabilito dall’art. 33, comma 4, CCII, il quale si ritiene applicabile solo agli imprenditori collettivi la cui cancellazione determina l’estinzione definitiva, come specificato dall’art. 2945 del Codice Civile.

Se un imprenditore individuale ha chiuso la propria attività e si trova in una situazione di sovraindebitamento dovuto a debiti aziendali e non di natura consumistica, non può partecipare al piano di ristrutturazione dei debiti previsto dall’articolo 67 del CCII. Questo è perché non rientra nella definizione di consumatore come indicato nell’articolo 2 comma 1 lettera e del CCII.

Escludere un imprenditore individuale, che ha concluso la propria attività ma è in uno stato di sovraindebitamento a causa dei debiti aziendali e non di tipo consumistico, dalla possibilità di avviare una procedura negoziata di concordato minore, anche se di natura liquidatoria, significherebbe privarlo di qualsiasi strumento di risoluzione negoziata. In questa situazione, l’esdebitazione sarebbe unicamente possibile tramite la liquidazione controllata, andando contro lo spirito del Codice e le direttive normative comunitarie da cui esso deriva.

Concordato minore e omologa da parte del Giudice

Concordato minore e omologa da parte del Giudice

Nella procedura di concordato minore la valutazione sul merito del piano proposto spetta ai creditori.

Il giudice quindi, in sede di omologa, non entra nel merito della proposta, la cui valutazione rimane a carico dei creditori, anche relativamente alla concreta prospettiva di adempimento degli impegni assunti dal debitore e dai terzi.

Il giudice può negare l’omologa soltanto in caso di manifesta e assoluta non fattibilità del piano

Inammissibile la liquidazione controllata se il debitore è titolare solo di pensione inferiore a mille euro

Inammissibile la liquidazione controllata se il debitore è titolare solo di pensione inferiore a mille euro

Nonostante la disponibilità del ricorrente a destinare un rateo mensile del trattamento pensionistico alla liquidazione, e tralasciando l’antieconomicità della procedura, la richiesta di apertura della liquidazione controllata è inammissibile. Ciò avviene per carenza di attivo da liquidare, proposta da un debitore privo di beni mobili e immobili e titolare di una pensione inferiore a mille euro mensili. Ai sensi dell’art. 268 co. 4 lett. a) CCII, infatti, non rientrano nella liquidazione controllata i beni impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c., tra cui le pensioni impignorabili sotto i mille euro.

Esdebitazione dell’incapiente anche se titolare di reddito da lavoro dipendente

Esdebitazione dell’incapiente anche se titolare di reddito da lavoro dipendente

In presenza dei requisiti di legge, l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII può essere concessa al debitore che dispone esclusivamente di un reddito da lavoro, privo di beni mobili e immobili.

Nella fattispecie, il debitore è un dipendente part-time con contratto a tempo indeterminato, che percepisce un salario netto di 840 euro al mese (calcolati su tredici mensilità).

Date queste condizioni, il debitore può presentare una domanda per l’immediata esdebitazione. Se il giudice ritiene che siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge, potrebbe emettere il decreto di immediata esdebitazione. Questo decreto consente al debitore di ottenere il beneficio della cancellazione dei debiti residui, qualora il suo reddito sia insufficiente a soddisfare le obbligazioni.