da Natascia Bombardini | Apr 16, 2025 | Crisi d'impresa, Sovraindebitamento
L’art. 33, comma 4, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), prevede l’impossibilità di accedere al concordato minore, concordato preventivo o alla procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti per l’imprenditore cancellato da registro imprese.
Tale normativa pare riferita però soltanto alle organizzazioni collettive, in particolare alle società. Diversamente, si rischierebbe di interpretare la norma nel senso di escludere anche persone fisiche che, in passato, abbiano esercitato attività d’impresa individuale e siano state successivamente cancellate dal registro, anche molto tempo prima dell’entrata in vigore del nuovo codice. Un simile approccio finirebbe per penalizzare retroattivamente comportamenti del tutto legittimi, in contrasto con i principi di ragionevolezza e autodeterminazione.
Inoltre, negare a una persona fisica – che continua ad esistere come tale, anche dopo la cessazione dell’attività imprenditoriale – l’accesso al concordato minore comporterebbe conseguenze paradossali: da un lato, l’impossibilità di ricorrere al piano del consumatore (non potendo essere qualificato come tale), dall’altro l’obbligo di ricorrere alla liquidazione controllata, procedura più onerosa e invasiva, in quanto coinvolge tutti i beni del debitore.
da Natascia Bombardini | Apr 12, 2025 | Sovraindebitamento
Nell’articolo precedente di cui al seguente link https://www.sovraindebitamentoecrisidimpresa.it/esdebitazione-dellincapiente-requisiti-e-funzionamento-dellart-283-ccii/ si è parlato del procedimento di esdebitazione per il debitore incapiente, disciplinato dall’art. 283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Tale procedura, avente natura non contenziosa, si configura come un procedimento camerale di volontaria giurisdizione. In assenza di una specifica previsione normativa, non è richiesto l’obbligo di assistenza legale: la domanda può infatti essere presentata direttamente dal debitore con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
Nel contesto di tale procedura, il compenso dell’avvocato non è considerato prededucibile, in quanto non previsto dalla normativa vigente e non necessario ai fini della presentazione dell’istanza. Il supporto tecnico e procedurale richiesto è già garantito dall’OCC. Inoltre, un’interpretazione sistematica del Codice della Crisi evidenzia l’esigenza di non gravare il debitore incapiente di costi non essenziali, come quelli legati a una difesa legale non obbligatoria, i quali potrebbero altrimenti ostacolare l’accesso a un fondamentale strumento di tutela, quale è appunto l’esdebitazione.
da Natascia Bombardini | Apr 11, 2025 | Sovraindebitamento
L’articolo 283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), entrato pienamente in vigore con il D.Lgs. 14/2019, rappresenta una novità importante nell’ambito della tutela del debitore civile sovraindebitato. Si tratta dell’esdebitazione dell’incapiente, una misura pensata per offrire una seconda chance a quei soggetti che, pur in una situazione di grave crisi economica, non riescono ad accedere alle tradizionali procedure di composizione della crisi per mancanza di beni o redditi utilmente liquidabili.
Cos’è l’Esdebitazione dell’Incapiente?
L’esdebitazione è la possibilità per il debitore persona fisica di ottenere la liberazione dai debiti residui non soddisfatti al termine di una procedura. L’art. 283 CCII introduce la possibilità di ottenere l’esdebitazione anche in assenza di un’effettiva procedura liquidatoria, nel caso in cui il debitore sia privo di reddito, patrimonio o prospettive economiche concrete. È una forma di “esdebitazione minima”, riservata ai cosiddetti debitori incapienti.
Chi può accedere all’esdebitazione ex art. 283 CCII?
Per poter beneficiare dell’esdebitazione dell’incapiente è necessario soddisfare una serie di requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla norma:
- Persona fisica
Il beneficio è riservato solo alle persone fisiche. Non è applicabile a imprenditori non fallibili o a società.
- Stato di sovraindebitamento
Il soggetto deve trovarsi in una condizione di sovraindebitamento, ovvero nell’impossibilità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, ma senza che vi siano attivi da liquidare (cioè beni o entrate utili).
- Assenza di beni o redditi utilmente liquidabili
Il debitore non deve disporre di:
- beni mobili o immobili;
- redditi da lavoro o altre entrate regolari utili ai fini della soddisfazione dei creditori;
- prospettive concrete di acquisirne nel breve termine.
- Meritevolezza
Il debitore deve essere meritevole. Ciò significa:
- non aver determinato la propria situazione con colpa grave, dolo o frode;
- non aver fatto ricorso abusivo alle procedure di esdebitazione (es. richieste reiterate o strumentali);
- non aver violato obblighi informativi o collaborativi con l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
- Assenza di precedenti esdebitazioni nei 5 anni
Il beneficio non può essere richiesto se il soggetto ha già ottenuto un’esdebitazione nei cinque anni precedenti. Inoltre, non è concesso se in passato l’esdebitazione è stata revocata o negata per condotte scorrette.
Procedura per accedere all’esdebitazione dell’incapiente
L’istanza di esdebitazione viene presentata tramite l’OCC territorialmente competente o direttamente al Tribunale, che valuta:
- la documentazione economico-patrimoniale del debitore;
- la meritevolezza;
- l’assenza di beni e redditi.
Se il giudice ritiene fondata l’istanza, dichiara l’esdebitazione con decreto, che produce effetti nei confronti di tutti i creditori anteriori.
Effetti dell’esdebitazione ex art. 283
L’effetto principale è la liberazione dai debiti pregressi, che non potranno più essere oggetto di azione esecutiva. Tuttavia:
- restano salvi i debiti futuri;
- eventuali creditori privilegiati potranno agire solo sui beni specifici eventualmente sopravvenuti, se non già coperti dall’esdebitazione;
- il debitore è tenuto a comunicare eventuali miglioramenti della propria situazione economica nei quattro anni successivi. In tal caso, potrà essere richiesto un contributo parziale ai creditori.
Conclusioni
L’art. 283 CCII rappresenta una svolta in ottica di inclusione sociale e recupero del debitore onesto. Permette di uscire dalla trappola dell’indebitamento anche in assenza di beni, aprendo la strada a un nuovo inizio. Tuttavia, si tratta di una misura che richiede trasparenza, correttezza e responsabilità: chi ne beneficia deve dimostrare di aver agito in buona fede e di non aver abusato del sistema.
da Natascia Bombardini | Apr 6, 2025 | Ristrutturazione dei debiti del consumatore, Sovraindebitamento
La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, prevista dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), è un’opportunità per i consumatori che si trovano in difficoltà economiche a causa di un eccessivo indebitamento. L’obiettivo della procedura è quello di consentire al debitore di riorganizzare i propri debiti senza dover ricorrere alla liquidazione dei beni, mantenendo una certa continuità nella sua vita economica e sociale. Tuttavia, l’accesso a questa procedura richiede il soddisfacimento di alcuni requisiti fondamentali.
- Requisito soggettivo: la qualità di consumatore
Per poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, il soggetto deve essere un consumatore. La nozione di consumatore, ai sensi dell’art. 2 del CCII, è quella di una persona fisica che ha contratto debiti esclusivamente per scopi non imprenditoriali o professionali. In altre parole, non possono accedere alla procedura le persone giuridiche (come le società) o i professionisti che esercitano una propria attività economica.
Il consumatore deve essere una persona che ha contratto obbligazioni per scopi personali, familiari o comunque non legati alla propria attività professionale. Ad esempio, debiti derivanti da prestiti personali, carte di credito, mutui per la casa, o spese quotidiane rientrano nel campo di applicazione.
- Requisito oggettivo: l’insolvenza
Un altro requisito essenziale per l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti è che il consumatore sia in situazione di insolvenza. L’insolvenza, secondo la definizione del CCII, si verifica quando il debitore non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni con i propri creditori, cioè quando non ha la capacità di pagare i debiti nei termini previsti dagli accordi stipulati.
L’insolvenza deve essere attuale, non una situazione che potrebbe verificarsi in futuro, e deve essere oggettivamente verificabile. Ciò significa che il debitore dovrà fornire una panoramica della propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, in modo che il giudice possa accertare l’impossibilità di adempiere agli impegni.
- Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti
Un requisito fondamentale per l’accesso alla procedura è che il consumatore proponga un piano di ristrutturazione dei debiti. Questo piano deve essere redatto in modo dettagliato e realistico, illustrando come il consumatore intende risolvere la propria situazione debitoria attraverso una riorganizzazione dei pagamenti.
Il piano deve indicare:
- L’entità dei debiti e la loro suddivisione tra i vari creditori.
- Le modalità di pagamento, comprese le scadenze e gli importi.
- Le eventuali richieste di riduzione o modifica delle condizioni di pagamento.
Il piano deve essere congruo e sostenibile, cioè deve prevedere modalità di adempimento realistiche, che tengano conto delle effettive possibilità economiche del consumatore. Non è sufficiente un piano generico; deve essere adeguato alla situazione del debitore.
- Accordo con i creditori: la fase di omologazione
Il piano proposto dal consumatore deve essere approvato dai creditori per poter essere omologato dal tribunale. A tal fine, il consumatore deve cercare un accordo con i creditori principali, in modo che il piano di ristrutturazione venga accettato dalla maggioranza degli stessi. La proposta di ristrutturazione dei debiti diventa vincolante solo quando ottiene l’omologazione da parte del giudice.
Nel caso in cui i creditori non raggiungano un accordo, la procedura di ristrutturazione può essere dichiarata improcedibile e il debitore potrebbe dover affrontare la procedura di liquidazione. Tuttavia, anche in questo caso, è possibile cercare una soluzione alternativa, come una successiva proposta modificata.
- Assenza di frodi o comportamenti dolosi
Un altro requisito importante per l’accesso alla procedura di ristrutturazione è l’assenza di colpa grave, malafede o frode da parte del debitore. Il consumatore non deve aver messo in atto comportamenti ingannevoli, come ad esempio l’occultamento di beni, l’alterazione dei bilanci, o l’assunzione di debiti consapevolmente non sostenibili, in quanto tali comportamenti impedirebbero l’accesso alla procedura.
Se il tribunale rileva che il debitore ha agito con colpa grave, malafede o frode, l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti sarà escluso.
- La proposta di accordo non può essere irrealizzabile
Il piano di ristrutturazione proposto deve essere realizzabile e non può prevedere un’accettazione di condizioni che appaiano palesemente irrealistiche. In altre parole, il consumatore deve dimostrare di poter rispettare gli impegni previsti dal piano in base alla propria situazione finanziaria attuale e alle proprie capacità di rimborso.
- La durata della procedura
Infine, un altro requisito importante riguarda la durata della procedura. La ristrutturazione dei debiti, se accettata, prevede un piano di rimborso che può avere una durata di massimo 5 anni, tempo durante il quale il debitore è obbligato a rispettare gli impegni assunti. L’estensione di questo periodo è una delle ragioni per cui la proposta deve essere praticabile.
Conclusioni
La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore rappresenta una soluzione utile per coloro che si trovano in difficoltà economiche. Per poter accedere a tale procedura è fondamentale che il consumatore rispetti determinati requisiti, tra cui la qualità di consumatore, la situazione di insolvenza, la proposta di un piano concreto e sostenibile e l’assenza di colpa grave, malafede o frode. Una volta soddisfatti questi requisiti, il consumatore può ottenere una riduzione dei debiti e la possibilità di riprendere in mano la propria vita economica senza dover ricorrere alla liquidazione dei beni.
da Natascia Bombardini | Apr 4, 2025 | Ristrutturazione dei debiti del consumatore, Sovraindebitamento
La sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) comporta l’improcedibilità dell’esecuzione individuale pendente. Tale improcedibilità deve essere dichiarata dal giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, su richiesta del debitore esecutato.
Con l’improcedibilità dell’esecuzione a seguito dell’omologazione del piano, il giudice non è tenuto ad ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Tale provvedimento deve essere adottato previa verifica dei presupposti nel contraddittorio tra le parti, non solo per motivi processuali, essendo funzionale a un provvedimento che dovrà essere adottato con ordinanza (art. 487 c.p.c.), ma anche per ragioni di opportunità, al fine di consentire una valutazione concreta di eventuali criticità o ostacoli. Si pensi, ad esempio, a difficoltà immediatamente sorte nell’adempimento del piano omologato da parte del debitore, o a un’impugnazione della sentenza di omologazione presentata dal creditore ai sensi dell’art. 51 CCII, a cui potrebbe seguire l’inibitoria ex art. 52 CCII.