Art. 41 t.u.b. applicato alla liquidazione controllata

Art. 41 t.u.b. applicato alla liquidazione controllata

L’apertura della procedura di liquidazione controllata comporta il divieto di iniziare o proseguire le azioni individuali esecutive o cautelari, come previsto dall’art. 270 c.5 CCII.

Nel caso di eventuali esecuzioni immobiliari pendenti, spetta al Liquidatore valutare se sia più conveniente per la procedura e la Massa dei Creditori subentrare nella procedura ovvero essere autorizzato alla presentazione di istanza al G.E. per la definitiva improcedibilità.

Diverso è il caso in presenza di un Creditore fondiario in quanto, come per la liquidazione giudiziale, si applica l’art. 41, co. 2, t.u.b., ovvero la Banca può iniziare o proseguire l’azione esecutiva sugli immobili ipotecati concessi a garanzia di mutui fondiari anche dopo l’apertura della procedura di liquidazione controllata.

Estinzione del giudizio tributario pendente dopo l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale

Estinzione del giudizio tributario pendente dopo l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale

Il pronunciamento giudiziario perde efficacia in tutte le situazioni in cui sono state regolate le questioni fiscali pendenti secondo le disposizioni di legge o in ogni altro caso di risoluzione della controversia. Tra le circostanze che rientrano in quest’ultima categoria figura naturalmente quella contemplata al paragrafo 5 dell’articolo 182-ter della legge fallimentare, norma che è stata recentemente riformulata dal paragrafo 3 dell’articolo 63 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII). Quest’ultimo articolo è dedicato a disciplinare, nell’ambito del rinnovato contesto concorsuale, la transazione riguardante crediti di natura tributaria e contributiva.

Nel dettaglio, nel contesto della transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter della legge fallimentare, la quale è stata conclusa tra le parti e ha ottenuto l’omologazione da parte del tribunale competente in relazione all’accordo di ristrutturazione dei debiti, è importante notare che tale omologazione deve intervenire successivamente alla sentenza oggetto di ricorso per cassazione. In tal caso, si rende necessario concludere il ricorso stesso dichiarando la cessazione della materia del contendere a causa dell’accordo negoziato intervenuto.

Natura unitaria del compenso

Natura unitaria del compenso

Il compenso dell’OCC nella liquidazione controllata deve essere determinato alla conclusione della procedura liquidatoria, insieme al compenso del liquidatore, una volta presentato il rendiconto. Questo avviene anche nei casi in cui il Tribunale nomini un liquidatore diverso dal gestore della crisi.

Dall’analisi delle disposizioni del d.m. 202/2014 emerge chiaramente che il legislatore ha voluto regolamentare tutte le possibili situazioni di avvicendamento o compresenza di diversi soggetti nelle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento (diversi liquidatori, diversi OCC o un liquidatore diverso dall’OCC), prevedendo espressamente che il Tribunale liquidi un “compenso unico”.

Possibilità di affitto di azienda o esercizio provvisorio nella liquidazione controllata

Possibilità di affitto di azienda o esercizio provvisorio nella liquidazione controllata

Nel contesto della liquidazione controllata, è importante sottolineare che l’articolo 272 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) richiama l’articolo 213, comma 4, dello stesso codice. Questo collegamento tra gli articoli apre la porta all’impiego di strumenti cruciali come l’affitto di azienda e l’esercizio provvisorio.

L’articolo 213 del CCII stabilisce chiaramente che, nel contesto della liquidazione giudiziale, il piano di liquidazione deve includere “gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, quali l’esercizio dell’impresa del debitore e l’affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell’azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco”.

La liquidazione controllata, in linea con la liquidazione giudiziale, ha come obiettivo principale il massimo soddisfacimento dei creditori attraverso una serie di atti di liquidazione. Pertanto, strumenti quali l’affitto di azienda o l’esercizio provvisorio possono essere perfettamente in linea con questa procedura e risultare idonei per raggiungere l’obiettivo di massimizzare il soddisfacimento dei creditori.

 

Cram down crediti tributari e contributivi

Cram down crediti tributari e contributivi

Il nuovo Codice della Crisi ha previsto che il debitore che chiede l’ammissione ad una procedura di ristrutturazione dei debiti o di concordato preventivo, se intende ottenere una riduzione o una dilazione di pagamento dei debiti tributari e/o previdenziali, deve presentare all’Agenzia delle Entrate e all’Agente della Riscossione una proposta di transazione fiscale ed agli enti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie una proposta di transazione contributiva.

La mancata adesione, che deve intendersi sia come assenza di risposta sia come manifesta risposta negativa da parte dell’Erario o degli Enti previdenziali, consente l’approvazione della transazione da parte del Tribunale, nel caso in cui l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’attestatore, la proposta di soddisfacimento del Fisco e/o degli enti previdenziali è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.