Socio accomandante s.a.s. e ristrutturazione dei debiti del consumatore

Socio accomandante s.a.s. e ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il Socio accomandante di una sas può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art 67 CCII.

Spetta al gestore nominato e successivamente al deposito della proposta, al Giudice verificare che ci sia il requisito soggettivo di consumatore del ricorrente ovvero che il sovraindebitamento non sia stato determinato nemmeno in parte dall’attività societaria e poter sostenere quindi la sua estraneità all’attività imprenditoriale.

Il debitore che abbia concesso garanzie o prestato fideiussioni in favore della società e che abbiano quindi incrementato l’esposizione debitoria dello stesso non potrà accedere alla procedura ex art. 67.

Colpa grave in caso di fideiussione

Colpa grave in caso di fideiussione

La colpa grave si può manifestare quando il debitore contrae un debito sproporzionato rispetto al suo patrimonio e alla sua situazione reddituale, violando il principio di ragionevolezza secondo cui non sarebbe plausibile ripagarlo entro la scadenza prevista. Il dolo, invece, si verifica quando l’obbligazione viene assunta con la consapevolezza che non potrà essere adempiuta alla scadenza.

La valutazione sulla capacità di ripagare l’obbligazione non può basarsi esclusivamente sulla proporzione tra il valore del patrimonio o del reddito al momento dell’assunzione del debito e l’entità del debito stesso. È necessario anche considerare se ci sono ragioni personali del debitore che giustificano la sua fiducia nell’adempimento dell’obbligo di restituzione. In caso contrario, la previsione di legge, secondo cui una condotta negligente del debitore non è sufficiente a negare il beneficio a meno che non sia caratterizzata da una colpa particolarmente grave, perderebbe significato. Tuttavia, una sproporzione evidente può indicare la mancanza di merito del debitore sovraindebitato.

Nel caso di debiti garantiti da fideiussione, è essenziale considerare anche la relazione con il debitore principale. La valutazione del merito deve tenere conto anche delle ragioni personali.

Ammesso risiedere nell’abitazione fino alla liquidazione

Ammesso risiedere nell’abitazione fino alla liquidazione

Nell’ambito della procedura di liquidazione controllata quando nell’attivo è presente l’immobile di proprietà del debitore rappresentante la sua abitazione principale, deve ritenersi che lo stesso possa essere autorizzato ad occupare tale immobile fino alla sua liquidazione in applicazione analogica di quanto previsto dell’art. 147 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII)

Questa interpretazione è giustificata dalle stesse ragioni di tutela alla base di tale disposizione. Inoltre, un’analoga protezione a favore del debitore è prevista anche dall’art. 560 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.) dettato in materia di espropriazione forzata.

TFR nelle procedure

TFR nelle procedure

Il TFR del lavoratore deve essere indicato nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma non è esigibile fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, nel caso di un contratto a tempo indeterminato, il TFR non può essere incluso nell’attivo destinato alla Massa dei Creditori, poiché non costituisce patrimonio disponibile del debitore sovraindebitato.

Sebbene l’importo del TFR sia certo, diverrà esigibile solo alla fine del contratto.

Nel caso di liquidazione controllata, se durante la procedura viene liquidato il TFR al lavoratore, le somme dovranno essere acquisite dalla procedura e destinate a soddisfare la Massa dei Creditori, in quanto tutto il patrimonio del debitore costituisce attivo della stessa.

Inefficacia dei pagamenti effettuati dopo l’avvio della liquidazione controllata

Inefficacia dei pagamenti effettuati dopo l’avvio della liquidazione controllata

I pagamenti effettuati direttamente dal debitore, dopo l’avvio della procedura di liquidazione controllata, sono da considerarsi inefficaci.

L’apertura della procedura di liquidazione controllata come previsto nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ed analogicamente a quanto previsto per la procedura maggiore di liquidazione giudiziale, determina lo spossessamento del debitore di tutti i beni e l’amministrazione degli stessi sarà esclusivamente in capo al Liquidatore nominato, il quale procederà in adempimento al programma di liquidazione, all’esecuzione degli atti in esso previsti ed al riparto delle somme che si renderanno via via disponibili, fermo restando la possibilità, previa autorizzazione del Giudice Delegato, a provvedere fuori dal riparto, al pagamento dei crediti sorti in occasione della procedura.