Ammessa la controvalorizzazione di un bene escluso dal piano nella procedura del consumatore:

Ammessa la controvalorizzazione di un bene escluso dal piano nella procedura del consumatore:

Al di fuori dell’ipotesi specifica della prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione, la conservazione dei beni rimane possibile a condizione che il credito ipotecario, considerato nel piano come interamente scaduto, sia soddisfatto secondo le regole del concorso e riceva una soddisfazione non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria. La normativa sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore non impone che i creditori siano necessariamente soddisfatti mediante la liquidazione dei beni o diritti su cui grava la prelazione. L’unico limite al trattamento dei creditori è la regola della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 67 co. 4 CCII). Questa regola non esclude, ma anzi implica, che il valore della cessione del bene su cui insiste la garanzia possa essere sostituito da un’utilità diversa, in denaro o di altra natura, purché sia reperita in modo indipendente e non sia vincolata al pagamento degli altri creditori.

Compenso dell’OCC e ammissione al passivo

Compenso dell’OCC e ammissione al passivo

Il compenso dell’OCC nella liquidazione controllata non deve essere ammesso allo stato passivo, in quanto viene liquidato dal giudice delegato al termine della procedura, dopo la presentazione del rendiconto, come stabilito dall’art. 275, comma 3, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
Infatti il compenso del gestore OCC e del liquidatore è unico, anche nel caso in cui il liquidatore nominato sia un soggetto diverso dal gestore OCC.
Deve pertanto essere respinta la domanda di insinuazione allo stato passivo presentata dall’OCC, considerando che il compenso dello stesso è unitario con quello del liquidatore e viene determinato alla conclusione della procedura.

Colpa grave del garante

Colpa grave del garante

Non si può attribuire al debitore una colpa grave per la situazione di indebitamento nel caso in cui la consistente esposizione debitoria sia dovuta al rilascio di garanzie in favore di società di proprietà dei genitori, nelle quali il debitore non era socio né aveva alcun ruolo amministrativo.
Trattandosi di debiti sorti in attività estranee all’esercizio di attività d’impresa il ricorrente potrà optare per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) o in alternativa alla liquidazione controllata ex art. 268 CCII.

Subentro del liquidatore nell’azione revocatoria ordinaria

Subentro del liquidatore nell’azione revocatoria ordinaria

Il liquidatore che si costituisce volontariamente nel giudizio di appello contro la sentenza che ha disposto la revocatoria ex art. 2901 c.c. a favore del creditore procedente rende improcedibile la causa sia nei confronti del creditore procedente sia nei confronti del debitore soggetto alla procedura di liquidazione controllata. Il giudice, a seguito di tale intervento, deve dichiarare l’estensione della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. a tutti i creditori del debitore.
L’intervento del liquidatore nel giudizio di appello riguardante l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., avviata dal creditore prima dell’apertura della procedura di liquidazione controllata, è tempestivo e conforme alle norme. Questo intervento avviene ai sensi dell’art. 274, comma 2, c.c., con il subentro nella posizione del creditore appellato ex art. 300, comma 2, c.p.c. Di conseguenza, si deve riconoscere il sopravvenuto difetto di legittimazione del creditore, poiché l’unico legittimato a stare in giudizio, subentrando nella posizione processuale dell’originario attore, è il liquidatore della liquidazione controllata.
Va dichiarato il difetto di legittimazione del debitore convenuto in revocatoria (appellante in quanto soccombente in primo grado) a favore del liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 CCII, richiamato dall’art. 270, comma 5, CCII. Il debitore non è più legittimato a stare in giudizio, dovendo essere rappresentato dal liquidatore che si è costituito volontariamente in causa, facendo proprie le domande del creditore appellato.

Requisiti per l’ammissione al passivo del credito tributario

Requisiti per l’ammissione al passivo del credito tributario

Per includere i crediti tributari tra i debiti ammissibili allo stato passivo, non è sufficiente presentare semplicemente l’estratto di ruolo; è essenziale ricevere una notifica valida della cartella di pagamento. Questo significa che il semplice inserimento di un credito tributario nell’elenco dei debiti non è sufficiente per la sua ammissione. La notifica deve essere eseguita in conformità con le disposizioni di legge, garantendo così che il debitore sia ufficialmente informato dell’esistenza del debito e abbia la possibilità di contestarlo se necessario.

In questo contesto, assume una rilevanza cruciale l’importanza fondamentale della corretta spedizione della comunicazione tramite raccomandata nel processo di notifica, come specificato dall’articolo 60 del DPR 600/1973. Questo articolo stabilisce le modalità attraverso le quali deve essere effettuata la notifica, includendo le garanzie procedurali necessarie affinché la comunicazione sia considerata valida e opponibile al destinatario. La raccomandata, infatti, garantisce la tracciabilità della spedizione e la certezza che la comunicazione sia stata effettivamente recapitata al destinatario o a una persona autorizzata a riceverla.

È quindi evidente che il processo di notifica non è una mera formalità, ma un passaggio essenziale che tutela i diritti delle parti coinvolte, garantendo la trasparenza e la correttezza del procedimento. Solo attraverso una notifica valida e conforme alla normativa, il credito tributario può essere riconosciuto e ammesso allo stato passivo, assicurando che tutte le parti abbiano avuto la possibilità di essere informate e di agire di conseguenza.