Reclamo a seguito di rigetto della istanza di esdebitazione

Reclamo a seguito di rigetto della istanza di esdebitazione

Nel caso in cui l’istanza di esdebitazione proposta ai sensi dell’art. 283 del Codice della Crisi d’Impresa (CCI) venga respinta, il ricorrente, ovvero colui che ha presentato l’istanza iniziale, è l’unico soggetto legittimato a presentare ricorso contro tale decisione.

A differenza di quanto accade per il decreto di accoglimento, non è prevista una fase di opposizione davanti al Giudice Delegato. Pertanto, non vi è la possibilità di contestare la decisione negativa in quella sede.

Di conseguenza, il reclamo deve essere presentato direttamente alla Corte d’Appello, seguendo le modalità e i termini stabiliti dagli artt. 283 comma 8 e 50 del CCI.

Liquidazione controllata e necessità di formulazione di una proposta ai creditori

Liquidazione controllata e necessità di formulazione di una proposta ai creditori

Generalmente quando viene presentato il ricorso ai sensi dell’art. 268 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) il debitore sovraindebitato formula una “proposta” per i creditori, ma l’avvio della procedura di liquidazione controllata non può in alcun modo basarsi su una proposta che possa essere approvata dai creditori o dal Tribunale, diversamente dalle altre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Infatti la formulazione di una proposta è prevista per le altre tipologie di procedure volte alla risoluzione di situazioni di sovraindebitamento che prevedono “l’omologazione”.

Con l’apertura della liquidazione controllata invece si verifica la completa spoliazione del debitore del proprio attivo, che da quel momento viene gestito da un soggetto terzo il cui compito è quello di liquidare l’attivo nell’interesse dei creditori. Ciò è dovuto al carattere universale della procedura di liquidazione controllata.

A conferma di quanto appena detto è l’art. 268 CCII, il quale al comma 4 indica esattamente i beni che non rientrano nella liquidazione.

Conseguentemente si può evincere che non spetta al debitore scegliere quali beni mettere a disposizione dei creditori, in quanto tutti i beni verranno appresi alla procedura.

Eventualmente il liquidatore, previa autorizzazione del giudice, può decidere di escludere uno o più beni dalla procedura se non ritiene conveniente procedere alla liquidazione degli stessi.

Insinuazione allo stato passivo del credito per TFR conferito al Fondo di previdenza

Insinuazione allo stato passivo del credito per TFR conferito al Fondo di previdenza

Nel contesto della previdenza complementare, l’articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 252/2005 menziona genericamente il “conferimento” del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) maturando alle forme pensionistiche complementari. Tale disposizione permette alle parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale riconosciuta dalla legge, di optare non solo per una delegazione di pagamento (ai sensi dell’articolo 1268 del Codice Civile), ma anche per una cessione di credito futuro (ai sensi dell’articolo 1260 del Codice Civile).

In caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore ha il diritto di richiedere l’insinuazione al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate, ma non versate al Fondo di previdenza complementare, a causa della risoluzione del rapporto di mandato, che comporta la revoca della delega di pagamento al datore di lavoro. Tuttavia, questa regola può essere eccezionalmente superata qualora, durante l’istruttoria, emerga che vi sia stata una cessione del credito a favore del Fondo. In tal caso, sarà il Fondo stesso ad essere legittimato ad agire ai sensi dell’articolo 93 della legge fallimentare.

Esclusi i benefici del 41 TUB nella liquidazione giudiziale e controllata CCII

Esclusi i benefici del 41 TUB nella liquidazione giudiziale e controllata CCII

La disciplina relativa al privilegio processuale fondiario prevista dall’articolo 41 del Testo Unico Bancario (TUB) non si applica nelle procedure di liquidazione giudiziale e controllata. In tali contesti, il credito fondiario può essere soddisfatto all’interno della procedura di liquidazione giudiziale/controllata, con tempistiche che non superano quelle delle procedure esecutive individuali. Pertanto, una volta avviata la liquidazione giudiziale, non vi è alcuna ragione per cui l’istituto di credito debba incassare le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, come previsto dall’articolo 41, comma 3, del TUB, né continuare a beneficiare del pagamento anticipato del prezzo da parte dell’aggiudicatario o assegnatario dei beni, prima della distribuzione delle somme ottenute, come previsto dall’articolo 41, comma 4, del TUB.

È importante notare che l’articolo 369 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha armonizzato il TUB alla luce della riforma sulla crisi d’impresa, mantenendo il termine “fallimento” solo nell’articolo 41 del TUB. Questo indica chiaramente l’intenzione legislativa di escludere l’applicazione del privilegio processuale previsto da questa norma in procedure diverse dal fallimento.

Liquidazione controllata e impossibilità di esclusione di un bene dalla procedura

Liquidazione controllata e impossibilità di esclusione di un bene dalla procedura

Nell’ambito della liquidazione controllata non è possibile escludere dalla procedura un bene di proprietà del sovraindebitato, anche se si è in presenza di un’offerta di acquisto da parte di un soggetto terzo ad un prezzo maggiore rispetto al valore del bene stesso.

Non è possibile vendere il bene al soggetto terzo interessato all’acquisto in maniera separata, al di fuori della procedura di liquidazione e poi successivamente versare il ricavato della vendita a favore della procedura.

Tale proposta non risulta accoglibile in quanto incompatibile con l’effetto di spossessamento del debitore che deriva dall’apertura della procedura e che riguarda tutti i beni del sovraindebitato, che devono tra l’altro essere posti in vendita mediante procedure competitive.

L’unica possibilità di esclusione di un bene dalla procedura di liquidazione controllata è il caso in cui il liquidatore decida rinunciare, previa autorizzazione del giudice, ad uno o più beni in quanto la liquidazione degli stessi è stata valutata non conveniente perché antieconomica.

Vedi articolo pubblicato sull’argomento al seguente link https://www.sovraindebitamentoecrisidimpresa.it/liquidazione-controllata-e-rinuncia-alla-liquidazione-di-un-bene/