da Natascia Bombardini | Mag 29, 2024 | Crisi d'impresa
L’introduzione degli articoli 35 e 36 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza ha chiarito la disciplina della morte del debitore, consentendo la continuazione delle procedure di liquidazione giudiziale o controllata anche con gli eredi. Questo principio può essere esteso per analogia anche alle procedure negoziali come il concordato minore ed il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in questi casi, il proseguo delle procedure non sarà automatico ma la decisione viene lasciata alla discrezionalità degli eredi.
da Natascia Bombardini | Mag 28, 2024 | Liquidazione controllata, Sovraindebitamento
L’art. 270, comma 5, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) mediante il richiamo all’art. 150 dello stesso codice prevede il divieto di avviare o continuare azioni individuali esecutive o cautelari durante la procedura di liquidazione controllata.
Il liquidatore, entro 90 giorni dall’apertura della procedura di liquidazione, deve procedere alla redazione dell’inventario dei beni e di un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione dei beni e ha la possibilità, in caso di esecuzioni immobiliari pendenti, di effettuare una valutazione di convenienza circa la possibilità di subentrare nella procedura esecutiva già avviata chiedendo l’assegnazione delle somme ricavate dalla vendita del bene staggito, al netto delle spese prededucibili. In alternativa, se ritenuto più vantaggioso, può chiedere l’autorizzazione a depositare istanza al Giudice dell’Esecuzione per dichiarare l’improcedibilità dell’esecuzione immobiliare.
da Natascia Bombardini | Mag 27, 2024 | Liquidazione controllata, Sovraindebitamento
La procedura di liquidazione controllata coinvolge tutti i beni del debitore. Il sovraindebitato non ha la facoltà di scegliere quali beni mettere a disposizione dei creditori; tutti i beni che costituiscono il suo patrimonio sono inclusi nella procedura.
Il liquidatore nominato ha il compito di valutare la convenienza della liquidazione dei beni del sovraindebitato. Anche se non esplicitamente previsto, si ritiene applicabile alla liquidazione controllata il principio sancito dall’art. 213, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Questo articolo, nell’ambito della liquidazione giudiziale, stabilisce che il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, può decidere di non acquisire all’attivo o di rinunciare a liquidare uno o più beni se la loro liquidazione è ritenuta manifestamente antieconomica.
Pertanto, nel contesto della liquidazione controllata, il liquidatore può scegliere di rinunciare a uno o più beni o di non acquisirli all’attivo se la loro liquidazione risulta palesemente non conveniente, previa autorizzazione del giudice.
Quando il bene in questione è un’automobile, nella valutazione della convenienza della liquidazione è necessario considerare vari aspetti. Ad esempio, bisogna prendere in considerazione il valore previsto dalla vendita del bene, ma anche l’eventuale perdita che ne potrebbe derivare. Infatti, senza l’automobile, il debitore potrebbe non essere più in grado di percepire un reddito, che in parte verrebbe appreso alla procedura.
da Natascia Bombardini | Mag 25, 2024 | Crisi d'impresa, Sovraindebitamento
In base alla disposizione della lettera e) dell’articolo 2 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, si definisce consumatore una persona fisica che agisce per scopi e debiti estranei all’attività imprenditoriale, senza escludere la possibilità che possa svolgere anche un’attività imprenditoriale. Questa definizione mette l’accento esclusivamente sul tipo di obbligazioni che vengono ristrutturate tramite lo strumento di regolazione della crisi o insolvenza attivato.
Pertanto, la qualifica di consumatore o professionista per chi avvia una procedura concorsuale dipende dalla natura oggettiva delle obbligazioni contratte che intende ristrutturare, non dalla sua qualifica soggettiva.
Di conseguenza, l’erede di un imprenditore individuale deceduto può accedere sia al concordato minore sia optare per la liquidazione controllata.
da Natascia Bombardini | Mag 24, 2024 | Crisi d'impresa, Liquidazione controllata, Sovraindebitamento
Nella determinazione del valore di liquidazione, che rappresenta il massimo limite entro cui si applica la regola della convenienza è opportuno considerare anche la possibilità di una liquidazione controllata con la continuazione dell’attività per un periodo di tre anni, mantenendo gli asset aziendali. Questo per non escludere la valutazione dell’opportunità rispetto alla liquidazione dei singoli beni. È plausibile che il debitore possa proseguire l’attività durante una liquidazione controllata, utilizzando parte dei ricavi per soddisfare parzialmente i creditori, mentre il liquidatore monitora l’andamento redditizio dell’impresa, interrompendola se non genera flussi di cassa positivi o comporta ulteriori costi non coperti.