da Natascia Bombardini | Mag 23, 2024 | Liquidazione controllata, Sovraindebitamento
Nel contesto della procedura di liquidazione controllata, l’art. 268, comma 4, lettera d) esclude dalla liquidazione “le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”. Tra questi beni è inclusa l’autovettura utilizzata dal ricorrente come bene strumentale.
L’autovettura utilizzata in modo promiscuo per recarsi al lavoro e per necessità familiari è protetta solo in maniera limitata dall’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 515 del codice di procedura civile. Pertanto, salvo che non risulti di manifesta inutilità, l’autovettura deve essere liquidata, e il ricavato della vendita deve essere impiegato per soddisfare i creditori.
Tuttavia, se l’autovettura è un bene strumentale essenziale per l’esercizio di un’attività economica necessaria alla generazione di reddito distribuibile ai creditori, ci sono validi motivi ai sensi dell’art. 270, comma 2, lettera e) del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) per consentire al debitore di mantenere temporaneamente il possesso e l’uso dell’automobile fino a quando non sarà venduta in prossimità della chiusura della procedura.
da Natascia Bombardini | Mag 22, 2024 | Liquidazione controllata, Sovraindebitamento
Nel contesto di un procedimento fallimentare o di liquidazione controllata, l’iscrizione ipotecaria è un documento fondamentale per dimostrare l’idoneità dell’ipoteca a garantire il credito presentato e non può essere sostituita dal richiedente per essere ammesso allo stato passivo.
Di conseguenza, il creditore che intende insinuare un credito garantito da ipoteca allo stato passivo deve presentare con la domanda la relativa nota di iscrizione, che deve indicare la somma iscritta per capitale e interessi. Senza questa nota di iscrizione ipotecaria, il giudice delegato non può ammettere al passivo con prelazione, neanche per gli interessi relativi al credito nella misura legale.
da Natascia Bombardini | Mag 21, 2024 | Liquidazione controllata, Sovraindebitamento
La situazione del debitore durante un procedimento di esecuzione immobiliare è completamente diversa rispetto a quella del debitore coinvolto in una liquidazione giudiziale o controllata. Uno degli effetti principali dell’avvio della procedura concorsuale è lo spossessamento del debitore, cioè il trasferimento dei poteri di gestione e amministrazione del suo patrimonio agli organi della procedura. Questo significa che tutti gli atti e i pagamenti successivi diventano inefficaci nei confronti della procedura e dei creditori concorrenti.
Il legislatore ha limitato la prededuzione alle sole spese condominiali accumulate dopo l’inizio della procedura concorsuale, stabilendo una disciplina armonica e compatibile sia con il Codice della Crisi e dell’Insolvenza ex d.lgs. 14/2019 e successive modifiche, sia con il sistema codicistico nell’ambito dell’esecuzione. Durante un’esecuzione forzata, il debitore mantiene la disponibilità dei beni pignorati e resta quindi legato agli obblighi, come le spese condominiali. Tuttavia, nella liquidazione controllata, il debitore perde la gestione del bene, che passa al liquidatore giudiziale, il quale assume i relativi oneri, e il debitore non ha più la possibilità di estinguere in modo efficace le sue posizioni debitorie.
da Natascia Bombardini | Mag 20, 2024 | Liquidazione controllata, Sovraindebitamento
La procedura di liquidazione controllata del patrimonio, come definita dagli articoli 268 e successivi del CCII, non richiede la valutazione della meritevolezza del debitore come requisito per l’accesso. Questo tipo di procedura non offre vantaggi intrinseci né ha natura premiale, quindi non può essere negata sulla base di circostanze soggettive riguardanti presunte negligenze o imprudenze del debitore nell’aver determinato il proprio sovraindebitamento. I criteri di meritevolezza o la loro mancanza saranno invece considerati durante la fase successiva di esdebitazione ai sensi dell’articolo 280 del CCII.
da Natascia Bombardini | Mag 18, 2024 | Ristrutturazione dei debiti del consumatore
A differenza dell’art. 12-bis della legge 3/2012, l’art. 69 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) prevede che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se il sovraindebitamento è stato causato da colpa grave, malafede o frode. Questa modifica elimina la valutazione generica della colpa da parte del giudice, evitando di distinguere tra colpa lieve e colpa grave.
L’obiettivo della modifica è di non imporre requisiti soggettivi eccessivamente rigidi per l’ammissione alla procedura e di ridurre la discrezionalità del giudice nel giudizio di omologazione. Introducendo il concetto di colpa grave, il legislatore ha tenuto conto della situazione di molti debitori che spesso non hanno consapevolezza del loro progressivo indebitamento.
Ora il giudice non deve più valutare se il debitore ha causato il sovraindebitamento con colpa, ma solo se lo ha fatto con colpa grave, malafede o frode. Inoltre, è necessario considerare anche il comportamento del soggetto finanziatore. Se, al momento del finanziamento, il finanziatore non ha agito con diligenza nel valutare il merito creditizio del richiedente, e quindi ha contribuito colpevolmente alla situazione di indebitamento o al suo aggravamento, non potrà presentare opposizione o reclamo durante il processo di omologazione, come previsto dall’art. 69, comma 2, CCII.