Ammissibilità alla liquidazione controllata con somma donata da familiare prima dell’avvio della procedura

Ammissibilità alla liquidazione controllata con somma donata da familiare prima dell’avvio della procedura

Il sovraindebitato privo di redditi e nullatenente può essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata nel caso in cui, pur non essendo proprietario di beni mobili o immobili né titolare di redditi, l’unica utilità che possa mettere a disposizione dei creditori sia rappresentata da una somma di denaro ricevuta dal coniuge a titolo di donazione in un momento precedente la presentazione della domanda di accesso alla procedura.

In tale ipotesi non si parla di “finanza esterna” essendo già nella disponibilità del debitore al deposito del ricorso.

Testo della sentenza

 

Liquidazione controllata e credito derivante da assegno di mantenimento

Liquidazione controllata e credito derivante da assegno di mantenimento

L’art. 268, comma 4, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) stabilisce che al momento dell’avvio della procedura di liquidazione controllata, nella determinazione della quota di reddito del debitore che viene appresa dalla procedura mediante versamenti mensili devono essere considerati anche gli importi dovuti come assegno di mantenimento.

Conseguentemente si evidenzia che il credito derivante dall’assegno di mantenimento non può essere incluso nel passivo della procedura di liquidazione controllata, salvo il caso in cui vi siano pagamenti arretrati non effettuati.

Alla luce di quanto sopra esposto nell’ipotesi di apertura di una procedura di liquidazione controllata, è il debitore stesso a provvedere direttamente ai pagamenti futuri dell’assegno di mantenimento utilizzando la parte del reddito che rimane a sua disposizione e quantificata considerando le spese mensili necessarie per il sostentamento suo e del nucleo familiare e anche eventuali assegni di mantenimento.

Notifiche cartelle di pagamento – mancata indicazione della data nella copia

Per quanto riguarda la questione della notifica, l’errore derivante dalla mancanza della data di notifica sulla copia dell’atto (in questo caso, la cartella di pagamento) non può essere sanato attraverso la presentazione di un ricorso, il quale risulta tardivo e quindi viene dichiarato inammissibile. Ciò perché il principio di correzione non può essere applicato quando la notifica dell’atto determina un termine perentorio e non si ha certezza sulla data di tale notifica. Inoltre, la mancanza di questo requisito legale della notifica agisce in modo oggettivo, e il destinatario non è tenuto a dimostrare di aver subito alcun pregiudizio. La nullità irrimediabile deriva dalla mancanza di uno dei requisiti specificati dalla legge per la situazione in questione.

Conflitto tra crediti prededucibili e crediti assistiti da garanzie reali – applicabilità del CCII

Conflitto tra crediti prededucibili e crediti assistiti da garanzie reali – applicabilità del CCII

Considerando lo stretto legame strutturale e funzionale tra la procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dalla Legge n. 3/2012 (attualmente liquidazione controllata) e la procedura fallimentare (attualmente liquidazione giudiziale), si estende anche alla procedura di liquidazione “minore” la norma derivante dall’articolo 111 ter della Legge fallimentare, confermata dall’articolo 223 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; questa regola stabilisce che sui proventi della liquidazione dei beni soggetti a garanzie reali gravano i “costi specifici” relativi alla realizzazione di ciascun bene, che includono i debiti prioritari legati alla conservazione, amministrazione e liquidazione di quel particolare asset, oltre a una parte dei “costi generali” della procedura, che comprendono i costi prededucibili.

Procedure esecutive e concorsuali – Normativa antiriciclaggio dopo l’entrata in vigore del CCII

Procedure esecutive e concorsuali – Normativa antiriciclaggio dopo l’entrata in vigore del CCII

Le recenti modifiche al codice della crisi e dell’insolvenza riguardanti l’estensione delle norme antiriciclaggio alle vendite immobiliari coattive si sono dimostrate restrittive. Queste modifiche si sono concentrate principalmente sull’imposizione di obblighi informativi per gli acquirenti, trascurando l’attuazione di controlli sostanziali per individuare transazioni sospette. Questa focalizzazione limitata, in parte dovuta alla natura generica delle disposizioni legislative, riduce il coinvolgimento del giudice e dei professionisti delegati a una mera verifica formale delle dichiarazioni degli acquirenti. Di conseguenza, le nuove disposizioni consentono solo un’applicazione limitata delle norme antiriciclaggio, riducendo le opportunità di monitoraggio delle attività di riciclaggio nelle vendite immobiliari all’interno delle procedure esecutive.