da Natascia Bombardini | Mag 11, 2024 | Liquidazione controllata, Sovraindebitamento
Nonostante non sia previsto un esplicito richiamo nell’art. 270 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) in materia di liquidazione controllata, si ritiene comunque applicabile il principio inserito nell’art. 144 dello stesso codice in materia di liquidazione giudiziale in quanto considerato un principio di carattere generale.
Tale articolo 144 CCII prevede l’inefficacia dei pagamenti successivi all’apertura della liquidazione giudiziale, pertanto trovando la sua applicazione, per analogia, anche alla procedura di liquidazione controllata si ritiene che i pagamenti effettuati dopo l’avvio di tale procedura siano da considerarsi inefficaci in quanto violerebbero il principio della par condicio.
da Natascia Bombardini | Mag 10, 2024 | Crisi d'impresa
Nell’ambito della procedura di concordato minore, in merito al compenso del gestore, è consigliabile che lo stesso attenda il termine della fase esecutiva e la conferma dell’interazione con il debitore prima di procedere al pagamento del proprio compenso e del compenso dell’OCC, i quali devono essere regolati dal Giudice tenendo conto della diligenza dell’OCC, come previsto dall’art. 81 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
Se il gestore ha già effettuato il pagamento dei compensi durante la procedura di concordato minore, senza attendere la liquidazione da parte del Giudice, si espone al rischio di una liquidazione non conforme e all’eventuale obbligo di restituzione. In tale scenario, il Giudice deve attendere il completamento della fase esecutiva e la verifica dell’interlocuzione con il debitore prima di autorizzare il pagamento dei compensi dell’OCC. Questo processo è essenziale anche nel caso in cui il pagamento sia già avvenuto, al fine di ratificarlo ufficialmente e dichiarare conclusa la fase esecutiva.
da Natascia Bombardini | Mag 9, 2024 | Ristrutturazione dei debiti del consumatore, Sovraindebitamento
La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è disciplinata dagli artt. 67 e seguenti del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
Nell’ambito di tale procedura si evidenzia che i creditori non sono legittimati a contestate la quantificazione dei crediti degli altri creditori o delle spese procedurali.
Infatti l’art. 70 CCII prevede che le osservazioni possono riguardare unicamente l’assenza dei requisiti e delle condizioni per l’ammissione alla procedura o la convenienza del piano proposto.
Tuttavia il giudice ha il potere di omologare il piano anche in presenza di opposizione da parte di un creditore se ritiene che il credito del creditore opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.
da Natascia Bombardini | Mag 3, 2024 | Crisi d'impresa, Sovraindebitamento
In riferimento alla procedura di concordato minore una volta che è stata completata la fase esecutiva il giudice con decreto dichiara l’avvenuta esecuzione del concordato stesso, in maniera corretta e integrale.
Come conseguenza dell’effetto esdebitatorio della procedura di concordato minore con lo stesso decreto il giudice ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili del debitore.
Grazie all’effetto dell’esdebitazione la cancellazione viene ordinata anche su eventuali immobili di cui il debitore abbia mantenuto la proprietà non essendone prevista la vendita nell’ambito della procedura di concordato minore.
da Natascia Bombardini | Apr 28, 2024 | Crisi d'impresa, Sovraindebitamento
Per richiedere l’ammissione alle procedure di sovraindebitamento, è necessario depositare un’apposita istanza al tribunale competente.
Secondo quanto stabilito dall’art. 27 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), il tribunale competente è quello del circondario dove il debitore ha il proprio centro degli interessi principali (COMI).
Nel caso di una persona fisica che non esercita attività d’impresa, si presume che il COMI coincida con la residenza anagrafica o il domicilio. In caso di incertezza, si considera l’ultima dimora nota o, se non disponibile, il luogo di nascita. Nel caso in cui il luogo di nascita sia fuori dall’Italia, la competenza spetta al Tribunale di Roma.
Per le persone giuridiche o enti, il COMI coincide con la sede legale registrata nel registro delle imprese o, in mancanza di questa informazione, con il luogo dove l’attività è prevalentemente svolta.
Il trasferimento del centro degli interessi principali nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento non rileva per la determinazione della competenza del tribunale.
Se non è stato istituito un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) nell’ambito del circondario del tribunale competente, il presidente del tribunale nominerà un professionista con funzioni di OCC.
Il debitore interessato deve rivolgersi all’OCC o a uno degli OCC operanti presso il tribunale competente e depositare l’istanza al giudice tramite l’Organismo. Anche se non obbligatorio, è consigliabile che il debitore sia assistito da un consulente per la redazione dell’istanza di ammissione.