da Natascia Bombardini | Apr 26, 2024 | Ristrutturazione dei debiti del consumatore, Sovraindebitamento
La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, prevista dall’art. 67 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), è esclusa per un imprenditore individuale che ha cessato la sua attività ma presenta ancora debiti derivati dalla sua precedente attività imprenditoriale. Affinché un individuo possa qualificarsi come consumatore e accedere a questa procedura agevolata, non basta semplicemente il fatto di non essere più attivamente coinvolto in un’attività imprenditoriale o professionale; è necessario anche che i debiti da ristrutturare non derivino da un’attività svolta in passato.
In altre parole, per poter beneficiare della ristrutturazione secondo l’art. 67 del CCII, è imprescindibile l’assenza di debiti legati all’attività imprenditoriale o professionale, anche se svolta in precedenza. La qualifica di consumatore viene negata quando i debiti presenti sono “promiscui”, cioè quando hanno una connessione con l’attività imprenditoriale o professionale, indipendentemente dalla loro entità rispetto ad altri tipi di debiti.
Solo se i debiti sono di natura consumeristica è possibile accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dall’art. 67 del CCII. Questa procedura offre al consumatore un trattamento agevolato, come l’esclusione dal voto dei creditori e la possibilità per il giudice di valutare la convenienza rispetto all’alternativa di liquidazione solo in caso di specifica opposizione dei creditori. Questo trattamento privilegiato non sarebbe giustificato nel caso di debiti contratti nell’ambito di un’attività imprenditoriale o professionale.
da Natascia Bombardini | Apr 24, 2024 | Liquidazione controllata, Sovraindebitamento
Nella valutazione della situazione di incapienza ai fini della procedura di esdebitazione dell’incapiente bisogna considerare che il TFR (trattamento di fine rapporto) o il TFS (Trattamento di Fine Servizio) per i dipendenti pubblici si acquisiscono soltanto al termine del rapporto di lavoro. Tuttavia, potrebbe essere considerato come una forma di “utilità rilevante” nel quadriennio previsto dalla legge, a condizione che soddisfi i requisiti stabiliti nel secondo comma dell’art. 283 del CCII (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza). In particolare il requisito di cui all’art. 283 CCII è l’idoneità a coprire almeno il 10% del debito complessivo.
Pertanto al momento del deposito della domanda, se il rapporto di lavoro è stato instaurato in tempi recenti e non c’è prospettiva di risoluzione nel breve-medio termine, considerando che ai fini dell’esdebitazione dell’incapiente l’arco temporale da tenere in considerazione è di 4 anni, l’istante potrà essere considerato incapiente, fatto salvo l’obbligo di pagamento in caso di sopravvenienza capace di soddisfare i creditori in misure non inferiore al 10%.
da Natascia Bombardini | Apr 18, 2024 | Liquidazione controllata, Sovraindebitamento
Nel contesto della procedura di liquidazione controllata, è da considerare che un bene di proprietà del soggetto sovraindebitato non può essere escluso dalla procedura stessa, anche in presenza di un’offerta d’acquisto da parte di un terzo a un prezzo superiore al valore del bene stesso.
Pertanto non è ammissibile la vendita separata del bene al terzo acquirente al di fuori della procedura di liquidazione controllata, con il successivo versamento del ricavato a favore della procedura stessa. Questa proposta non è accoglibile poiché contrasta con l’effetto di spossessamento del debitore che scaturisce dall’apertura della procedura e coinvolge tutti i suoi beni.
Perciò tutti i beni del debitore dovranno essere venduti nell’ambito della procedura di liquidazione controllata con modalità di vendita competitive.
da Natascia Bombardini | Apr 12, 2024 | Ristrutturazione dei debiti del consumatore
In contrasto con il disposto dell’articolo 12-bis della legge 3/2012, l’articolo 69 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) stabilisce che il consumatore è escluso dall’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti qualora sia dimostrato che ha causato il proprio sovraindebitamento mediante condotte caratterizzate da colpa grave, malafede o frode. Tale emendamento introduce una netta distinzione nell’analisi della responsabilità, eliminando l’approccio generico alla valutazione della colpa da parte del giudice, senza discernere tra colpa lieve e colpa grave.
Tale modifica mira a non imporre requisiti soggettivi eccessivamente stringenti per l’ammissione alla procedura, al fine di ridurre la discrezionalità del giudice nell’emanare il giudizio di omologazione. L’introduzione del concetto di colpa grave da parte del legislatore tiene in considerazione la posizione dei soggetti richiedenti, spesso ignari del progressivo accumulo di debiti.
Attualmente, il giudice non è tenuto ad accertare se il debitore abbia effettivamente causato il proprio sovraindebitamento, ma solo se ciò è avvenuto mediante condotte caratterizzate da colpa grave, malafede o frode. Inoltre, è necessario considerare il comportamento dell’ente finanziatore, valutando se, al momento della concessione del finanziamento, abbia adottato un’adeguata diligenza nella valutazione del merito creditizio del richiedente. Qualora ciò non fosse avvenuto correttamente, il creditore che abbia “colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento” sarà privato del diritto di opporsi o presentare reclami durante il processo di omologazione (articolo 69, comma 2, CCII).
da Natascia Bombardini | Apr 5, 2024 | Liquidazione controllata
Con una recente sentenza il Tribunale di Bologna ha applicato l’istituto dell’esdebitazione dell’incapiente previsto dall’art. 283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ad un imprenditore che ha cessato l’attività da più di un anno.
Il ricorrente risulta non disporre di un patrimonio economicamente rilevante, sia reddituale che immobiliare e mobiliare. Svolge un’attività lavorativa part time, che permette di avere un reddito mensile esclusivamente sufficiente al soddisfacimento di bisogni primari propri e del nucleo familiare. È proprietario di un’autovettura ma la stessa, immatricolata da oltre un decennio, risulta vetusta e di scarso valore, nonché essenziale al debitore per soddisfare le proprie “esigenze di vita” e per raggiungere il luogo di lavoro.
Pertanto il ricorrente non risulta disporre di alcuna utilità da offrire ai creditori, nemmeno in prospettiva futura.