da Natascia Bombardini | Ago 2, 2025 | Liquidazione controllata, Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il sovraindebitamento del consumatore è una condizione in cui un privato o un piccolo imprenditore non fallibile non è più in grado di far fronte ai propri debiti con il patrimonio e il reddito disponibili.
Con l’introduzione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), sono stati previsti strumenti specifici per consentire una vera e propria “ripartenza”, attraverso le cosiddette procedure di esdebitazione.
Procedure di esdebitazione
Cos’è l’esdebitazione e come funziona
L’esdebitazione è una procedura che permette al debitore onesto ma sfortunato di liberarsi dai debiti non pagati dopo aver seguito un percorso stabilito dalla legge.
L’obiettivo è concedere una seconda possibilità a chi, senza colpa grave, si trova in una situazione di grave difficoltà economica.
Gli strumenti previsti dal CCII
Le principali procedure previste dal Codice sono:
- Piano del consumatore: una proposta di ristrutturazione del debito rivolta ai creditori, approvata dal giudice.
- Liquidazione controllata: la messa a disposizione del proprio patrimonio per soddisfare i creditori, con successiva esdebitazione.
- Accordo di composizione della crisi: strumento simile al piano, ma basato sull’accordo con la maggioranza dei creditori.
Requisiti per accedere alle procedure
Chi può richiederle
Possono accedere alle procedure di esdebitazione:
- Consumatori che hanno debiti personali o familiari non sostenibili;
- Piccoli imprenditori non fallibili, cioè con requisiti dimensionali inferiori a quelli previsti per le procedure concorsuali ordinarie;
- Professionisti e autonomi in difficoltà.
Documentazione e condizioni necessarie
Per avviare una procedura è necessario:
- Dimostrare la condizione di sovraindebitamento;
- Non aver già beneficiato di un’esdebitazione negli ultimi cinque anni;
- Presentare un elenco completo di creditori, redditi e patrimonio;
- Affidarsi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che assiste il debitore nella predisposizione della domanda.
Piano del consumatore vs. liquidazione controllata
Differenze principali
- Piano del consumatore:
- Non richiede l’approvazione dei creditori, ma solo l’omologazione del giudice.
- Prevede il pagamento dei debiti secondo le reali capacità del debitore.
- Consente di mantenere alcuni beni essenziali.
- Liquidazione controllata:
- Si basa sulla vendita del patrimonio del debitore.
- Dopo la liquidazione, il debitore ottiene l’esdebitazione e può ripartire senza debiti.
- È utile quando non ci sono redditi sufficienti per un piano di rientro.
Vantaggi e svantaggi
Il piano del consumatore è ideale per chi ha un reddito stabile, mentre la liquidazione controllata è spesso la strada obbligata per chi non dispone di risorse immediate ma vuole “ripulire” la propria posizione.
Conclusioni: la seconda possibilità è possibile
da Natascia Bombardini | Ago 1, 2025 | Crisi d'impresa, Ristrutturazione dei debiti del consumatore, Sentenze
Gestire una situazione di sovraindebitamento o crisi d’impresa non è mai semplice. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha introdotto strumenti pensati per favorire la prevenzione e il risanamento, ma molti imprenditori e privati commettono errori che rischiano di aggravare la situazione.
Ecco gli errori più comuni da evitare per affrontare la crisi in modo strategico.
- Ignorare i segnali della crisi
La crisi raramente esplode all’improvviso: ci sono indicatori precisi come cali di liquidità, ritardi nei pagamenti e difficoltà nel reperire credito.
Il CCII ha introdotto strumenti di monitoraggio e l’obbligo di segnalazione interna ed esterna, proprio per favorire un intervento tempestivo.
- Rimandare troppo a lungo l’intervento
Il fattore tempo è cruciale: più si aspetta, meno strumenti restano disponibili.
Grazie alla composizione negoziata della crisi, è possibile avviare trattative protette con i creditori e trovare una soluzione prima che la situazione diventi irreversibile.
- Accendere nuovi debiti per coprire quelli vecchi
Uno degli errori più gravi è ricorrere a finanziamenti aggiuntivi per pagare debiti già scaduti.
Questo comportamento può peggiorare la posizione patrimoniale e aumentare il rischio di azioni esecutive.
Il CCII invece prevede accordi di ristrutturazione e piani sostenibili che permettono di ridurre o dilazionare i debiti in modo legale.
- Non rivolgersi a professionisti qualificati
Affrontare la crisi da soli è rischioso.
Gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) e gli esperti indipendenti nominati dal tribunale offrono supporto nella redazione di piani di risanamento e nelle trattative con i creditori.
- Trascurare il piano di ristrutturazione
Un piano credibile e ben documentato è essenziale per ottenere l’approvazione dei creditori e del tribunale.
È importante valutare scenari realistici, individuare eventuali asset cedibili e prevedere strategie di rinegoziazione.
- Confondere la crisi d’impresa con l’insolvenza definitiva
Crisi non significa necessariamente fallimento.
Il CCII favorisce l’adozione di soluzioni di risanamento che consentono all’impresa di continuare a operare, preservando posti di lavoro e valore economico.
- Non conoscere gli strumenti di esdebitazione per i privati
Non solo le imprese possono beneficiare delle procedure del CCII: anche i privati in stato di sovraindebitamento possono accedere al piano del consumatore o alla liquidazione controllata, ottenendo una vera e propria “seconda possibilità”.
Conclusioni: affrontare la crisi in modo consapevole
Il sovraindebitamento e la crisi d’impresa non sono una condanna definitiva.
Con gli strumenti previsti dal CCII e l’aiuto di professionisti esperti è possibile ristrutturare il debito e ripartire.
da Natascia Bombardini | Lug 26, 2025 | Crisi d'impresa, Sovraindebitamento
Nel contesto delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, può accadere che più soggetti, legati tra loro da vincoli familiari o da un’attività comune, si trovino coinvolti in situazioni debitorie connesse. In questi casi, è legittimo chiedersi: è possibile riunire due o più procedure in un unico procedimento?
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza prevede espressamente la possibilità di riunione delle procedure in caso di connessione soggettiva o oggettiva.
In altre parole, quando vi sono più debitori legati da rapporti personali (es. familiari) oppure da rapporti economici comuni (es. quando l’indebitamento ha origine comune), è possibile chiedere la trattazione unitaria delle rispettive procedure presso un solo tribunale.
La riunione evita duplicazioni, favorisce una soluzione coordinata della crisi e consente al gestore OCC di proporre piani compatibili.
La riunione non è automatica, ma può essere richiesta dal gestore OCC, che individua la connessione tra le due situazioni.
La richiesta va presentata al tribunale già procedente in una delle due procedure, allegando la documentazione che dimostri la connessione.
Se le procedure sono pendenti in tribunali diversi, sarà necessario il coordinamento tra i due uffici giudiziari. La riunione può avvenire nel primo tribunale adito.
da Natascia Bombardini | Lug 25, 2025 | Crisi d'impresa
Nel quadro del concordato minore, disciplinato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), si chiarisce sempre più il perimetro dei diritti informativi riconosciuti ai creditori. In particolare, l’art. 78, comma 1, CCII stabilisce che ai creditori debbano essere trasmessi esclusivamente la proposta e il decreto di apertura della procedura. Ma cosa si intende esattamente per “proposta”? E i documenti allegati? Ecco un approfondimento operativo su questi aspetti.
Cosa riceve il creditore: solo proposta e decreto
Secondo l’interpretazione conforme alla normativa, per “proposta” si intende l’atto che formalmente la contiene, senza che vi rientrino gli allegati e la relazione particolareggiata redatta dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Questi documenti, seppur fondamentali per valutare la sostenibilità e l’attendibilità della proposta, non sono automaticamente trasmessi ai creditori.
L’obiettivo del legislatore, in questa impostazione, è quello di semplificare e snellire le comunicazioni, lasciando però aperta la possibilità, per chi ha interesse, di accedere agli atti nella loro interezza.
I creditori possono comunque consultare il fascicolo
Pur non ricevendo direttamente tutta la documentazione, i creditori possono richiedere l’accesso al fascicolo informatico della procedura, che è obbligatoriamente depositato presso il tribunale competente. Nulla impedisce infatti che, sapendo dell’esistenza di una procedura di concordato minore in corso, i creditori esercitino il proprio diritto di informazione tramite visione diretta degli atti, come previsto dalle disposizioni sulla trasparenza e pubblicità delle procedure concorsuali.
Questa possibilità assume particolare rilievo prima del voto sulla proposta: poter accedere al piano, alla documentazione contabile e alla relazione dell’OCC consente al creditore di esprimere un consenso (o dissenso) consapevole e informato, rafforzando così la legittimità e la funzionalità della procedura.
La mancata produzione dei documenti rende la proposta inammissibile
È importante ricordare che, ai sensi dell’art. 77 CCII, la proposta è inammissibile se il debitore non ha depositato i documenti previsti dagli articoli 75 e 76 CCII. Parliamo, tra gli altri, del piano, della documentazione economico-finanziaria e della relazione particolareggiata dell’OCC. Tali atti, pur non trasmessi automaticamente ai creditori, sono indispensabili per l’ammissibilità della domanda e devono essere presenti nel fascicolo telematico.
In sintesi
- I creditori ricevono solo la proposta (intesa come atto) e il decreto di apertura, come da art. 78, comma 1, CCII.
- Allegati e relazione dell’OCC non sono inclusi nella trasmissione, ma devono essere depositati nel fascicolo.
- I creditori possono, e in molti casi dovrebbero, accedere autonomamente al fascicolo informatico per consultare gli atti rilevanti prima di votare.
- In mancanza del deposito dei documenti previsti, la proposta è inammissibile.
Questa impostazione rispecchia una logica di equilibrio: da un lato, la volontà di semplificare le formalità procedurali; dall’altro, la tutela dell’informazione e della trasparenza, garantita attraverso l’accesso al fascicolo. Una soluzione che responsabilizza le parti coinvolte, rafforza l’efficienza del sistema e valorizza il ruolo attivo dei creditori nel concordato minore.
da Natascia Bombardini | Lug 19, 2025 | Crisi d'impresa, Senza categoria
Transazione Fiscale e Correttivo TER: Quali Regole si Applicano?
Ambito di Applicazione Generale del Correttivo TER (Art. 56, comma 4)
Il decreto correttivo TER si applica alle procedure e strumenti previsti dal Codice della Crisi, tra cui composizione negoziata, liquidazione giudiziale, piani attestati e amministrazione straordinaria, sia pendenti che future.
Deroga per la Transazione Fiscale: Cosa Cambia con il Comma 3
Le nuove regole sul trattamento dei crediti fiscali e contributivi si applicano solo alle proposte presentate dopo l’entrata in vigore del correttivo TER. Le proposte antecedenti seguono ancora la normativa precedente.
Esempio Pratico: Applicazione del Regime Previgente
Una proposta inviata all’INPS prima del 13 settembre 2024 resta disciplinata dalla vecchia normativa, anche se la procedura è ancora in corso.
Conclusioni e Consigli Operativi
Per applicare correttamente le nuove disposizioni, è essenziale valutare con precisione la data di presentazione della proposta e la fase della procedura. In caso di dubbio, è opportuno rivolgersi a un esperto del settore.