da Natascia Bombardini | Mar 26, 2024 | Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Nel contesto della procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la proposta avanzata dal sovraindebitato è caratterizzata da un grado di flessibilità che consente di considerare diverse opzioni praticabili. Queste opzioni includono la possibilità di dilazionare i pagamenti, ridurre gli importi da versare, falcidiare o soddisfare parzialmente i creditori secondo modalità concordate.
Quando il piano di ristrutturazione viene approvato e prevede la liberazione totale o parziale del debitore dal debito, l’attuazione del piano fa sì che i debiti residui siano dichiarati esigibili solamente fino a quando le condizioni stabilite dal piano stesso sono adempiute. Conseguentemente qualsiasi futura richiesta avanzata dal debitore in conformità con gli articoli 278 e 283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), nota come “esdebitazione”, non può essere considerata ammissibile.
In breve, la procedura dell’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore offre una notevole flessibilità nella pianificazione della ristrutturazione, consentendo dilazioni e riduzioni dei debiti. Nel caso in cui il piano approvato preveda la liberazione totale o parziale del debitore dai debiti, questi debiti residui non possono essere richiesti dopo il completamento delle condizioni previste dal piano. Pertanto, qualsiasi futura richiesta di esdebitazione presentata dal debitore, in base agli articoli 278 e 283 del CCII, non può essere presa in considerazione.
da Natascia Bombardini | Mar 19, 2024 | Crisi d'impresa
Nell’ambito della liquidazione controllata nel caso la stessa riguardi società di persone, si applica, per analogia, il principio stabilito all’art. 257 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), ricorrendo la stessa ratio. Ciò permette di coordinare la procedura relativa alla società con quelle relative ai soci illimitatamente responsabili.
Questo è possibile in virtù del richiamo all’art. 256 del CCII, incluso nell’art. 270, comma 1, del medesimo codice, e dal richiamo al citato art. 256 previsto nell’art. 257 del CCII.
Di conseguenza, tutti gli atti confluiscono all’interno della procedura della società, fatte salve le specifiche disposizioni del CCII, pur mantenendo aperte le procedure relative ai soci e consentendo la formazione di distinte masse attive e passive.
Questo approccio semplifica la gestione delle procedure, aumenta l’efficienza e riduce i costi complessivi. Ad esempio, consente l’apertura di un unico conto bancario e la gestione di una sola casella di posta elettronica certificata (PEC).
da Natascia Bombardini | Mar 13, 2024 | Sovraindebitamento
L’articolo 74 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII) relativo al concordato minore non stabilisce un limite temporale massimo per la durata di tale procedura, richiede soltanto che la proposta indichi i tempi e le modalità per superare la crisi.
Sebbene non vi sia una durata massima esplicitamente indicata, non si ritiene ammissibile presentare una proposta che preveda un periodo di adempimento eccessivamente prolungato. Un prolungamento così significativo apparirebbe ingiustificato e andrebbe contro lo spirito stesso del concordato, il cui scopo, come sancito anche dal Codice della Crisi, è quello di offrire una soluzione finanziaria significativa e raggiungibile entro un lasso di tempo ragionevole.
In generale, la durata di un piano concordatario, si ritiene che non debba superare i cinque anni. Tuttavia, è importante sottolineare che questo non è un limite assoluto e può essere superato in determinate circostanze. Se l’attestatore, ad esempio, fornisce una motivazione specifica e dettagliata, basata su ragioni oggettive, che giustifichi la necessità di un periodo di tempo più lungo per raggiungere i risultati previsti, allora un’estensione della durata può essere considerata.
È essenziale che tale motivazione sia supportata da una chiara dimostrazione di come il prolungamento temporale sia necessario per garantire il conseguimento degli obiettivi del piano concordatario. Questo approccio permette di mantenere l’integrità e l’efficacia del processo concordatario, assicurando che le proposte presentate siano realistiche e praticabili nel contesto delle sfide finanziarie affrontate dall’impresa o dal professionista coinvolto.