Inefficacia della cessione del quinto con l’omologa della ristrutturazione dei debiti del consumatore

Inefficacia della cessione del quinto con l’omologa della ristrutturazione dei debiti del consumatore

L’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore produce effetti anche nei confronti del creditore cessionario del quinto dello stipendio o della pensione, sia nel caso di cessione volontaria del debitore, sia nel caso di assegnazione a seguito di provvedimento giudiziale.

A seguito dell’omologa il creditore cessionario non ha più titolo per beneficiare dei ratei del quinto dello stipendio o della pensione.

In merito al pignoramento presso terzi anch’esso è inopponibile alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore pertanto il debitore ha la possibilità di ristrutturare il debito anche nei confronti del creditore che abbia, mediante il ricorso al pignoramento presso terzi di vedersi assegnato un quinto dello stipendio o della pensione del debitore stesso.

Ammissibilità della liquidazione controllata con apporto di finanza esterna

Ammissibilità della liquidazione controllata con apporto di finanza esterna

La procedura di liquidazione controllata può essere avviata anche in assenza di beni materiali o patrimoniali da liquidare, purché il debitore disponga di un reddito sufficiente a garantire il versamento di una somma mensile destinata ai creditori, eccedente la quota necessaria per il proprio sostentamento e quello del suo nucleo familiare.

Questo principio trova una particolare conferma nei casi in cui, oltre alla dimostrata capacità del debitore di generare un surplus economico da destinare alla soddisfazione dei creditori, è previsto un ulteriore elemento a supporto della procedura rappresentato dall’apporto di finanza esterna.

Tale somma, messa a disposizione da un terzo soggetto, contribuisce ad accrescere le risorse disponibili per il soddisfacimento delle pretese creditorie, rafforzando così la sostenibilità e la fattibilità della liquidazione controllata. L’intervento di un soggetto esterno che offre un contributo economico rappresenta un elemento di particolare rilievo, in quanto può accelerare la definizione della procedura e garantire una maggiore tutela degli interessi dei creditori, i quali potranno beneficiare di un immediato incremento delle somme destinate al soddisfacimento delle loro richieste.

Omesso pagamento imposte e meritevolezza

Omesso pagamento imposte e meritevolezza

La procedura prevista dall’articolo 283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) prevede la possibilità di ottenere l’esdebitazione anche al debitore che non è in grado di offrire alcuna utilità ai Creditori.

Il Giudice Delegato, sulla base delle informazioni assunte, desumibili dalla relazione particolareggiata dell’OCC, concede con decreto l’immediata esdebitazione del debitore. Il requisito soggettivo fondamentale per l’ottenimento dell’esdebitazione è la meritevolezza, condizione che si verifica quando il debitore non ha causato la situazione di sovraindebitamento con atti in frode, colpa grave o malafede.

L’aver sistematicamente evaso il fisco non integra il requisito della meritevolezza e preclude pertanto l’accesso a tale procedura.

Inefficacia della cessione del quinto con l’omologa della ristrutturazione dei debiti del consumatore

Imprenditore individuale cancellato da oltre un anno

La cancellazione di una ditta individuale dal registro delle imprese da oltre un anno, senza che siano emersi elementi concreti che possano far ritenere che l’attività sia proseguita o sia cessata in un momento successivo alla cancellazione, determina l’impossibilità di avviare la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore, come previsto dall’articolo 33 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).

Tuttavia, la suddetta impossibilità non preclude del tutto l’accesso ad altre forme di liquidazione, poiché permane la possibilità, su istanza del creditore, di procedere con l’apertura della liquidazione controllata nei confronti del debitore stesso. Questa eventualità è subordinata alla condizione che non sia stata presentata dal gestore della crisi l’attestazione di incapienza, come richiesto dall’articolo 268, comma 2, del CCII.

In sintesi, sebbene la decorrenza di un anno dalla cancellazione della ditta dal registro delle imprese rappresenti un ostacolo insormontabile per l’apertura della liquidazione giudiziale, essa non esclude la possibilità di attivare la liquidazione controllata, garantendo così ai creditori uno strumento di tutela per il soddisfacimento delle proprie pretese creditorie.

Sovraindebitamento e TFR

Sovraindebitamento e TFR

Il trattamento di fine rapporto (TFR) potrà essere acquisito dalla procedura di liquidazione controllata ex art 268 e ss Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro entro i tre anni dalla data di apertura; allo stesso modo in caso di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore non potrà essere valutato parte del patrimonio disponibile nonostante si tratti di un credito certo nell’ammontare.