Accesso al concordato minore per l’imprenditore sotto soglia cancellato dal Registro Imprese

Accesso al concordato minore per l’imprenditore sotto soglia cancellato dal Registro Imprese

Il Correttivo ter al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha modificato l’articolo 33 in merito alla possibilità, per il solo imprenditore individuale, di accedere alla liquidazione controllata anche dopo un anno dalla cessazione dell’attività; tale modifica non ha interessato però il comma 4, pertanto continua ad essere inammissibile la domanda di accesso alla procedura di concordato minore in capo all’imprenditore cancellato dal Registro Imprese.

Concordato minore e richiesta di misure protettive

Concordato minore e richiesta di misure protettive

Quando viene proposto un concordato minore, non è ammissibile presentare in maniera separata e autonoma la richiesta di ottenimento di misure protettive per un determinato periodo di tempo. Ciò avviene sulla base del presupposto che gli articoli 54 e 55 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) possano trovare applicazione anche in tale procedura. Tuttavia la normativa specifica che disciplina il concordato minore prevede una disposizione di carattere speciale. Essa stabilisce che le misure protettive possano essere concesse esclusivamente in concomitanza con l’emissione del decreto di apertura della procedura stessa, e non prima né separatamente da esso.

Conseguentemente qualsiasi istanza avanzata in modo autonomo dal debitore, al di fuori del contesto del decreto di apertura del concordato minore, deve essere considerata inammissibile.

Futura esdebitazione ed esistenza di debiti fiscali

Futura esdebitazione ed esistenza di debiti fiscali

Relativamente alla procedura di liquidazione controllata le valutazioni inerenti la sussistenza delle preclusioni previste dagli articoli 280 e 282, c. 2, del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII) sono svolte in una fase successiva alla apertura della procedura.

Il Tribunale però può esprimere fin da subito un giudizio previsionale negativo in riferimento al comportamento tenuto dal debitore nella determinazione del proprio stato di sovraindebitamento, quando  risulta costante e reiterata nel tempo l’assunzione di debiti maturati nei confronti degli enti pubblici, tale da far ritenere che l’impresa, da cui derivano i debiti del ricorrente, fosse da tempo non in grado di essere sul mercato e che sia rimasta in esso solo attraverso l’inadempimento citato.

Mutuo fondiario sull’abitazione – Concordato Minore

Mutuo fondiario sull’abitazione – Concordato Minore

È ammessa la proposta di concordato minore in continuità diretta, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), presentata dal titolare di una ditta individuale. Tale proposta può prevedere l’esclusione dal passivo del mutuo fondiario in essere, che grava sull’immobile destinato sia a residenza principale del debitore che a sede legale della ditta stessa in virtù di quanto stabilito dal nuovo articolo 75, comma 2-bis, del CCII, comma introdotto con l’entrata in vigore del Correttivo al CCII. La validità della proposta è inoltre supportata dall’attestazione dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che certifica la fattibilità e la correttezza della soluzione proposta, in linea con le finalità di risanamento e continuità dell’attività economica previste dalla normativa.

Concordato minore e richiesta di misure protettive

Ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il debitore che intende regolare debiti derivanti da garanzie di tipo fideiussorio concesse a favore di una società in accomandita semplice il cui socio accomandatario, pertanto responsabile illimitatamente, è il coniuge, può essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti prevista dall’articolo 67 del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII) in quanto lo stesso debitore non riveste cariche o poteri di amministrazione nella società.

Può perciò essere qualificabile come consumatore.