L’imprenditore sotto soglia cancellato dal Registro Imprese non può accedere al concordato minore

L’imprenditore sotto soglia cancellato dal Registro Imprese non può accedere al concordato minore

Il Correttivo ter al CCII ha modificato l’art 33 relativamente alla possibilità, per il solo imprenditore individuale, di accedere alla liquidazione controllata anche dopo un anno dalla cessazione dell’attività; tale modifica non ha interessato il comma 4, pertanto continua ad essere inammissibile la domanda di accesso alla procedura di concordato minore in capo all’imprenditore cancellato dal Registro Imprese.

Concordato minore in continuità ammissibile anche solo con finanza esterna

Concordato minore in continuità ammissibile anche solo con finanza esterna

La normativa dettata relativamente al concordato minore ex art 74 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), sia in continuità sia liquidatorio, prevede che il ricorso abbia contenuto libero, pertanto non è rilevante dimostrare l’eventuale ricavato per i creditori derivante dall’attività nel caso in cui il professionista nominato abbia attestato che l’apporto di finanza esterna sia sufficiente a garantire un soddisfacimento dei creditori migliorativo rispetto all’alternativa liquidatoria.

Nel caso in cui l’Ente adibito alla riscossione si esprima con voto contrario, il Tribunale potrà intervenire con il meccanismo del cram down nel caso siano rispettati i requisiti previsti.

Diligenza nelle procedure di sovraindebitamento

Diligenza nelle procedure di sovraindebitamento

La valutazione del comportamento del debitore è un elemento presente in tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, indipendentemente da quanto stabilito dall’art. 7 della legge n. 3/2012 (applicabile ratione temporis) riguardo ai motivi di inammissibilità della proposta. In particolare, per la procedura negoziale dell’accordo di composizione – analogamente a quanto previsto per il concordato minore dall’art. 76, comma 2, lettera a, del Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII) – l’importanza della condotta pregressa del debitore è esplicitata dall’art. 9, comma 3-bis.1, della stessa legge n. 3/2012. Questa norma dispone che alla domanda di accordo di composizione della crisi debba essere allegata una relazione dettagliata dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), nella quale siano indicate le cause dell’indebitamento e il grado di diligenza adottato dal debitore nell’assunzione delle obbligazioni.

Di conseguenza, deve essere cassata con rinvio una decisione che abbia escluso, “per espressa disposizione di legge”, la necessità di valutare il requisito della meritevolezza nel caso di una proposta riferita a un accordo ai sensi dell’art. 7 della legge n. 3/2012. Infatti, spetta sempre al giudice esaminare i profili relativi alle cause del sovraindebitamento, come emergono dalle conclusioni contenute nella relazione dell’OCC.

Esdebitazione dell’incapiente e modifiche del Correttivo-ter

Esdebitazione dell’incapiente e modifiche del Correttivo-ter

Il Correttivo-ter ha modificato l’art. 283 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in particolare il secondo comma il quale disciplina l’accesso alla procedura dell’esdebitazione dell’incapiente. Con la modifica apportata risultano inclusi tra gli incapienti e potenziali beneficiari dell’esdebitazione anche i debitori che dispongono di eccedenze di reddito rispetto a quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare. Eccedenze che in realtà potrebbero essere destinate al soddisfacimento dei creditori nell’ambito di una procedura di liquidazione controllata facendo così apparire irragionevole tale norma che permetterebbe al debitore di accedere all’esdebitazione immediata, contravvenendo ai diritti dei creditori, la cui tutela è garantita a livello costituzionale.

L’interpretazione non letterale del secondo comma dell’art. 283 CCII però induce a ritenere che il giudice debba, caso per caso, determinare l’importo necessario per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, tenendo conto delle specifiche esigenze della famiglia e del costo della vita nel luogo di residenza. In base a tale valutazione, il giudice dovrà stabilire se il debitore sia in grado di offrire utilità ai creditori, considerando le spese della procedura e la durata della liquidazione controllata. Questa impostazione consente di rispettare il principio di uguaglianza sostanziale, che impone di trattare in modo diverso situazioni diverse, andando oltre una mera eguaglianza formale.

Pertanto, con riferimento alle possibilità offerte al debitore persona fisica non imprenditore, gli istituti della liquidazione controllata e dell’esdebitazione per incapienti devono essere intesi come strumenti alternativi e speculari: la liquidazione controllata è riservata a chi dispone di risorse utili per i creditori, tenuto conto delle spese e dei tempi della procedura, mentre l’esdebitazione dell’incapiente è destinata a chi non possiede alcuna utilità distribuibile ai creditori.

L’imprenditore sotto soglia cancellato dal Registro Imprese non può accedere al concordato minore

Revoca del concordato preventivo

Ai sensi dell’art. 106 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), che sostanzialmente riproduce quanto previsto dall’art. 173 della legge fallimentare – relativamente ai presupposti idonei a legittimare la revoca del provvedimento di apertura della procedura concordataria, è possibile richiamare, in via generale e senza pretesa di esaustività, i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo tali principi, “in tema di concordato preventivo, costituiscono fatti idonei a giustificare la revoca ex art. 173 L.F. i fatti accertati dal Commissario giudiziale.

Tali fatti includono non solo quelli totalmente ignoti nella loro materialità e scoperti successivamente, ma anche quelli che, pur essendo noti, risultano esposti in modo non adeguato o incompleto nella proposta concordataria e nei relativi allegati, qualora abbiano il potenziale di compromettere il cosiddetto consenso informato dei creditori circa le effettive prospettive di soddisfacimento delineate nella proposta stessa. Il Giudice, quale garante della regolarità della procedura, è infatti tenuto a verificare che ai creditori siano forniti tutti gli elementi indispensabili per una valutazione corretta e consapevole della convenienza della proposta” (vedi Cass. 13 aprile 2022, n. 12115).

Tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione alla procedura concordataria, ai sensi dell’art. 173 L.F., rientrano i fatti che siano stati taciuti nella loro interezza o esposti in modo parziale o non adeguato, e che abbiano una valenza anche solo potenzialmente ingannevole per i creditori, a prescindere dall’effettivo pregiudizio eventualmente arrecato a questi ultimi (vedi Cass. 10 ottobre 2019, n. 25458).

Sotto il profilo oggettivo, gli atti di frode devono essere intesi come comportamenti finalizzati a occultare situazioni di fatto che possano influenzare il giudizio dei creditori e che abbiano un potenziale ingannevole, essendo idonei a compromettere il consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, specie in caso di liquidazione. Tali situazioni risultano inizialmente ignote agli organi della procedura e ai creditori, ma vengono successivamente accertate nella loro sussistenza o completezza, evidenziando una rappresentazione originariamente del tutto inadeguata. Sotto il profilo soggettivo, questi atti devono essere caratterizzati da una condotta consapevole e volontaria, senza che sia necessaria una preordinazione dolosa.