Nell’ambito della procedura di concordato minore, in merito al compenso del gestore, è consigliabile che lo stesso attenda il termine della fase esecutiva e la conferma dell’interazione con il debitore prima di procedere al pagamento del proprio compenso e del compenso dell’OCC, i quali devono essere regolati dal Giudice tenendo conto della diligenza dell’OCC, come previsto dall’art. 81 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
Se il gestore ha già effettuato il pagamento dei compensi durante la procedura di concordato minore, senza attendere la liquidazione da parte del Giudice, si espone al rischio di una liquidazione non conforme e all’eventuale obbligo di restituzione. In tale scenario, il Giudice deve attendere il completamento della fase esecutiva e la verifica dell’interlocuzione con il debitore prima di autorizzare il pagamento dei compensi dell’OCC. Questo processo è essenziale anche nel caso in cui il pagamento sia già avvenuto, al fine di ratificarlo ufficialmente e dichiarare conclusa la fase esecutiva.