Anche l’imprenditore agricolo può accedere al concordato minore, indipendentemente dalle dimensioni della propria attività.
Questa possibilità emerge chiaramente dal combinato disposto dell’art. 74 e dell’art. 2, comma 1, lett. d), del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) dal quale emerge chiaramente che l’imprenditore agricolo, non è soggetto alla liquidazione giudiziale o al concordato preventivo ordinario (riservati agli imprenditori commerciali), ma può chiedere di risolvere la propria situazione di sovraindebitamento, presentando domanda di concordato minore.
Un aspetto rilevante è che non rilevano i requisiti dimensionali, previsti dal CCII all’art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3, che si applicano esclusivamente alle imprese commerciali. Ciò significa che l’imprenditore agricolo, a prescindere dalla grandezza della propria azienda, può presentare domanda di accesso al concordato minore per ristrutturare il proprio debito in modo sostenibile e trasparente.
Questa apertura normativa rappresenta un importante passo avanti verso una maggiore tutela e inclusione del comparto agricolo nel sistema delle procedure di composizione della crisi.