Concordato minore accessibile anche agli imprenditori agricoli senza limiti dimensionali
Crisi d'impresa

Anche l’imprenditore agricolo può accedere al concordato minore, indipendentemente dalle dimensioni della propria attività.

Questa possibilità emerge chiaramente dal combinato disposto dell’art. 74 e dell’art. 2, comma 1, lett. d), del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) dal quale emerge chiaramente che l’imprenditore agricolo, non è soggetto alla liquidazione giudiziale o al concordato preventivo ordinario (riservati agli imprenditori commerciali), ma può chiedere di risolvere la propria situazione di sovraindebitamento, presentando domanda di concordato minore.

Un aspetto rilevante è che non rilevano i requisiti dimensionali, previsti dal CCII all’art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3, che si applicano esclusivamente alle imprese commerciali. Ciò significa che l’imprenditore agricolo, a prescindere dalla grandezza della propria azienda, può presentare domanda di accesso al concordato minore per ristrutturare il proprio debito in modo sostenibile e trasparente.

Questa apertura normativa rappresenta un importante passo avanti verso una maggiore tutela e inclusione del comparto agricolo nel sistema delle procedure di composizione della crisi.