Il concordato minore ex art 74 c. 2 CCII in assenza di beni, come confermato con il correttivo ter, può essere proposto anche mediante esclusivo apporto di finanza esterna che aumenti l’attivo disponibile destinato ai creditori, rispetto all’alternativa liquidatoria.
Un requisito sostanziale per l’omologa del concordato, che dovrà essere valutato dal Giudice sulla base del ricorso, della relazione del Gestore OCC e della documentazione allegata, è la meritevolezza in capo al debitore.