Concordato minore: cosa ricevono i creditori e cosa no
Crisi d'impresa

Nel quadro del concordato minore, disciplinato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), si chiarisce sempre più il perimetro dei diritti informativi riconosciuti ai creditori. In particolare, l’art. 78, comma 1, CCII stabilisce che ai creditori debbano essere trasmessi esclusivamente la proposta e il decreto di apertura della procedura. Ma cosa si intende esattamente per “proposta”? E i documenti allegati? Ecco un approfondimento operativo su questi aspetti.

Cosa riceve il creditore: solo proposta e decreto

Secondo l’interpretazione conforme alla normativa, per “proposta” si intende l’atto che formalmente la contiene, senza che vi rientrino gli allegati e la relazione particolareggiata redatta dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Questi documenti, seppur fondamentali per valutare la sostenibilità e l’attendibilità della proposta, non sono automaticamente trasmessi ai creditori.

L’obiettivo del legislatore, in questa impostazione, è quello di semplificare e snellire le comunicazioni, lasciando però aperta la possibilità, per chi ha interesse, di accedere agli atti nella loro interezza.

I creditori possono comunque consultare il fascicolo

Pur non ricevendo direttamente tutta la documentazione, i creditori possono richiedere l’accesso al fascicolo informatico della procedura, che è obbligatoriamente depositato presso il tribunale competente. Nulla impedisce infatti che, sapendo dell’esistenza di una procedura di concordato minore in corso, i creditori esercitino il proprio diritto di informazione tramite visione diretta degli atti, come previsto dalle disposizioni sulla trasparenza e pubblicità delle procedure concorsuali.

Questa possibilità assume particolare rilievo prima del voto sulla proposta: poter accedere al piano, alla documentazione contabile e alla relazione dell’OCC consente al creditore di esprimere un consenso (o dissenso) consapevole e informato, rafforzando così la legittimità e la funzionalità della procedura.

La mancata produzione dei documenti rende la proposta inammissibile

È importante ricordare che, ai sensi dell’art. 77 CCII, la proposta è inammissibile se il debitore non ha depositato i documenti previsti dagli articoli 75 e 76 CCII. Parliamo, tra gli altri, del piano, della documentazione economico-finanziaria e della relazione particolareggiata dell’OCC. Tali atti, pur non trasmessi automaticamente ai creditori, sono indispensabili per l’ammissibilità della domanda e devono essere presenti nel fascicolo telematico.

In sintesi

  • I creditori ricevono solo la proposta (intesa come atto) e il decreto di apertura, come da art. 78, comma 1, CCII.
  • Allegati e relazione dell’OCC non sono inclusi nella trasmissione, ma devono essere depositati nel fascicolo.
  • I creditori possono, e in molti casi dovrebbero, accedere autonomamente al fascicolo informatico per consultare gli atti rilevanti prima di votare.
  • In mancanza del deposito dei documenti previsti, la proposta è inammissibile.

Questa impostazione rispecchia una logica di equilibrio: da un lato, la volontà di semplificare le formalità procedurali; dall’altro, la tutela dell’informazione e della trasparenza, garantita attraverso l’accesso al fascicolo. Una soluzione che responsabilizza le parti coinvolte, rafforza l’efficienza del sistema e valorizza il ruolo attivo dei creditori nel concordato minore.