Concordato minore – proseguo della procedura in capo agli eredi del debitore defunto
Debiti, colpa grave
Crisi d'impresa

L’introduzione degli articoli 35 e 36 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza ha chiarito la disciplina della morte del debitore, consentendo la continuazione delle procedure di liquidazione giudiziale o controllata anche con gli eredi. Questo principio può essere esteso per analogia anche alle procedure negoziali come il concordato minore ed il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in questi casi, il proseguo delle procedure non sarà automatico ma la decisione viene lasciata alla discrezionalità degli eredi.