Nel contesto del concordato semplificato, in confronto alla situazione di fallimento o alla liquidazione giudiziale, il concordato semplificato non deve recare pregiudizio ai creditori, i quali devono ricevere un trattamento economico almeno paragonabile a quello di una liquidazione concorsuale.
In altre parole, il concordato semplificato non deve comportare benefici aggiuntivi, ma è sufficiente che i creditori non ricevano una soddisfazione economica inferiore rispetto a quanto otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale, che rappresenta il livello minimo accettabile.
Questa normativa manifesta un evidente favore verso la soluzione del concordato, anche se in una prospettiva liquidatoria e in situazioni in cui i risultati economico-finanziari netti delle due procedure siano equivalenti, poiché il concordato semplificato può offrire un vantaggio qualitativo ai creditori in termini di velocità procedurale e riparto.