Considerando lo stretto legame strutturale e funzionale tra la procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dalla Legge n. 3/2012 (attualmente liquidazione controllata) e la procedura fallimentare (attualmente liquidazione giudiziale), si estende anche alla procedura di liquidazione “minore” la norma derivante dall’articolo 111 ter della Legge fallimentare, confermata dall’articolo 223 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; questa regola stabilisce che sui proventi della liquidazione dei beni soggetti a garanzie reali gravano i “costi specifici” relativi alla realizzazione di ciascun bene, che includono i debiti prioritari legati alla conservazione, amministrazione e liquidazione di quel particolare asset, oltre a una parte dei “costi generali” della procedura, che comprendono i costi prededucibili.
Conflitto tra crediti prededucibili e crediti assistiti da garanzie reali – applicabilità del CCII

Liquidazione controllata
Articoli recenti
-
La mancata dichiarazione di debiti pregressi non basta a dimostrare la mala fede del debitore
-
Concordato minore: ammissibile la sostituzione dell’immobile con finanza di terzi
-
Concordato minore liquidatorio: ammissibile anche per il professionista cessato
-
Concordato minore accessibile anche agli imprenditori agricoli senza limiti dimensionali
-
Flessibilità nella durata del piano di ristrutturazione del consumatore
-
Termini per la contestazione della convenienza nella Ristrutturazione dei debiti del consumatore
-
Le Vendite nella Liquidazione Controllata: Procedura, Garanzie e Finalità
-
Concordato minore con sola finanza esterna
-
Modifiche dopo l’omologazione della proposta nel Concordato Minore
-
Trattamento crediti tributari e previdenziali nel concordato minore
Altri articoli in: Liquidazione controllata
-
Possibilità di affitto di azienda o esercizio provvisorio nella liquidazione controllata
Il richiamo all’art. 213 CCII apre la porta all’impiego di strumenti come l’affitto di azienda e l’esercizio provvisorio.
-
Assenza di beni o esdebitazione dell’incapiente nella liquidazione controllata
Possibilità o meno dell’ammissione alla procedura di liquidazione controllata in assenza di beni, anche futuri.
-
Liquidazione controllata e meritevolezza del debitore
La procedura di liquidazione controllata non richiede la valutazione della meritevolezza del debitore come requisito per l’accesso.
-
Accesso negato solo in caso di colpa grave, malafede o frode alle procedure di sovraindebitamento
Si considerano superate le soluzioni interpretative dell’art 12 L. 3/2012 con l’introduzione dell’art. 69 CCII.
-
Apprensione delle quote di reddito dopo la dichiarazione di esdebitazione nella procedura di liquidazione controllata
Il CCII non stabilisce un limite temporale per la procedura di liquidazione controllata.
-
Ammesso risiedere nell’abitazione fino alla liquidazione
Il debitore può risiedere nell’immobile fino alla liquidazione.