Determinazione della quota reddito nella disponibilità del debitore
Liquidazione controllata

A seguito dell’apertura della liquidazione controllata ex art. 270 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), il Tribunale è tenuto a stabilire la quota di reddito che il debitore potrà trattenere per il sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare. Tale valutazione viene svolta sulla base della documentazione allegata al ricorso, in particolare le ultime buste paga e le dichiarazioni dei redditi, nonché sulla base dell’analisi effettuata da parte del gestore OCC.

L’obiettivo della Direttiva Insolvency su cui verte il Codice della Crisi così come modificato ed integrato, è quello di concedere una seconda opportunità al sovraindebitato “fresh start”, incentivando la produzione di reddito e favorendo pertanto l’intera economia; il limite disposto dovrà quindi tener conto dell’apporto dei familiari conviventi, ma altresì favorendo il debitore ad incrementare le proprie entrate, prendendo come soglia di riferimento le tabelle ISTAT.