Documentazione per l’apertura della composizione negoziata
Avvocato
Crisi d'impresa

L’art. 17 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) disciplina i requisiti documentali che l’imprenditore deve presentare per accedere alla procedura di composizione negoziata, strumento finalizzato al risanamento dell’impresa in difficoltà.

Questa documentazione è indispensabile per consentire alla commissione della Camera di Commercio e all’esperto indipendente di valutare correttamente la situazione economico-finanziaria dell’impresa e la fattibilità del risanamento.

L’imprenditore deve presentare domanda esclusivamente tramite la piattaforma nazionale gestita da Unioncamere. La domanda deve contenere: i dati identificativi dell’impresa, l’indicazione dei rappresentanti legali e degli eventuali consulenti, una sintetica descrizione della situazione di crisi o di difficoltà.

Ai sensi dell’art. 17, l’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) Bilanci approvati degli ultimi 3 esercizi: una fotografia chiara e recente dello stato dell’impresa, che deve riportare: attività e passività, eventuali debiti scaduti, disponibilità liquide, esposizioni verso banche e fornitori;

a bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e-finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima;

b) un progetto di piano di risanamento e una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi 6 mesi e le iniziative che si intende adottare. Perciò deve contenere un prospetto che illustri: le previsioni di entrate e uscite, le strategie per mantenere la continuità aziendale, eventuali necessità di nuova finanza;

c) Elenco dei creditori con indicazione dei crediti: deve contenere i seguenti dati: nominativi dei creditori; importi dovuti, scaduti e scadere; diritti reali e garanzie prestate;

d) Dichiarazione sull’assenza di cause di liquidazione giudiziale: l’imprenditore deve dichiarare che non è in corso una procedura concorsuale liquidatoria (es. fallimento o liquidazione giudiziale);

e) certificato unico dei debiti tributari di cui all’art. 364 comma 1: nelle more del rilascio di tale certificazione si può allegare una dichiarazione con la quale si attesta di aver effettuato la richiesta almeno 10 gg prima della presentazione dell’istanza;

f) situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: nelle more del rilascio di tale certificazione si può allegare una dichiarazione con la quale si attesta di aver effettuato la richiesta almeno 10 gg prima della presentazione dell’istanza;

g) certificato unico dei debiti contributivi e premi assicurativi di cui all’art. 363 comma 1: nelle more del rilascio di tale certificazione si può allegare una dichiarazione con la quale si attesta di aver effettuato la richiesta almeno 10 gg prima della presentazione dell’istanza;

h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia: non deve essere anteriore a 3 mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.

Una volta caricata la documentazione, la commissione presso la Camera di Commercio verifica la regolarità formale e procede alla nomina dell’esperto indipendente.
Se la documentazione è incompleta o carente, la domanda può essere sospesa in attesa di integrazioni.

Si può quindi affermare che la qualità e la completezza della documentazione è determinante per dimostrare la serietà dell’istanza e aumentare le probabilità di successo nella procedura di composizione negoziata.