Durata della procedura di liquidazione controllata
Tempo
Sentenze

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) non prevede una durata per la liquidazione controllata.
La durata di tale procedura è strettamente legata al tempo necessario per la liquidazione di tutti i beni facenti parte dell’attivo della procedura stessa. Questo implica che la procedura non può concludersi fintanto che ci sono beni ancora da liquidare, a meno che tutti i creditori non siano stati soddisfatti. Il debitore, ai sensi degli art. 281 e 282 CCII, può ottenere l’esdebitazione una volta decorsi i tre anni dall’apertura, ma la procedura potrà rimane aperta se non sono ancora stati venduti tutti i beni.

L’attività liquidatoria prosegue, però, dopo l’esdebitazione, solo per i beni facenti parte dell’attivo al momento dell’ottenimento dell’esdebitazione stessa. Pertanto non sarà più possibile dopo la dichiarazione di esdebitazione l’apprensione di quote di reddito non ancora maturate in quel momento.
La durata della liquidazione controllata si protrarrà finchè non si sarà proceduto alla liquidazione di tutti i beni, considerato che non è previsto che al verificarsi dell’effetto esdebitario sia emesso un formale provvedimento di chiusura della procedura.

Testo della sentenza