L’articolo 67 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) prevede, per la proposta di ristrutturazione dei debiti, la possibilità di includere la riattivazione di un mutuo fondiario, che la banca mutuante aveva precedentemente dichiarato risolto. Il debitore può avanzare tale proposta anche nel caso di esecuzione forzata sul bene ipotecato. Tuttavia, affinché ciò si verifichi, il creditore ipotecario deve acconsentire al reintegro del debitore nel contratto originario, anche implicitamente, attraverso l’applicazione per analogia dell’art 67, comma 5 del CCII, anche in considerazione della libertà di negoziazione stabilita da tale articolo al comma 1.
È consentita la prosecuzione del mutuo risolto nella ristrutturazione dei debiti del consumatore
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