Esdebitazione dell’Incapiente: Requisiti e Funzionamento
Sovraindebitamento

L’articolo 283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), entrato pienamente in vigore con il D.Lgs. 14/2019, rappresenta una novità importante nell’ambito della tutela del debitore civile sovraindebitato. Si tratta dell’esdebitazione dell’incapiente, una misura pensata per offrire una seconda chance a quei soggetti che, pur in una situazione di grave crisi economica, non riescono ad accedere alle tradizionali procedure di composizione della crisi per mancanza di beni o redditi utilmente liquidabili.

Cos’è l’Esdebitazione dell’Incapiente?

L’esdebitazione è la possibilità per il debitore persona fisica di ottenere la liberazione dai debiti residui non soddisfatti al termine di una procedura. L’art. 283 CCII introduce la possibilità di ottenere l’esdebitazione anche in assenza di un’effettiva procedura liquidatoria, nel caso in cui il debitore sia privo di reddito, patrimonio o prospettive economiche concrete. È una forma di “esdebitazione minima”, riservata ai cosiddetti debitori incapienti.

Chi può accedere all’esdebitazione ex art. 283 CCII?

Per poter beneficiare dell’esdebitazione dell’incapiente è necessario soddisfare una serie di requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla norma:

  1. Persona fisica

Il beneficio è riservato solo alle persone fisiche. Non è applicabile a imprenditori non fallibili o a società.

  1. Stato di sovraindebitamento

Il soggetto deve trovarsi in una condizione di sovraindebitamento, ovvero nell’impossibilità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, ma senza che vi siano attivi da liquidare (cioè beni o entrate utili).

  1. Assenza di beni o redditi utilmente liquidabili

Il debitore non deve disporre di:

  • beni mobili o immobili;
  • redditi da lavoro o altre entrate regolari utili ai fini della soddisfazione dei creditori;
  • prospettive concrete di acquisirne nel breve termine.
  1. Meritevolezza

Il debitore deve essere meritevole. Ciò significa:

  • non aver determinato la propria situazione con colpa grave, dolo o frode;
  • non aver fatto ricorso abusivo alle procedure di esdebitazione (es. richieste reiterate o strumentali);
  • non aver violato obblighi informativi o collaborativi con l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
  1. Assenza di precedenti esdebitazioni nei 5 anni

Il beneficio non può essere richiesto se il soggetto ha già ottenuto un’esdebitazione nei cinque anni precedenti. Inoltre, non è concesso se in passato l’esdebitazione è stata revocata o negata per condotte scorrette.

Procedura per accedere all’esdebitazione dell’incapiente

L’istanza di esdebitazione viene presentata tramite l’OCC territorialmente competente o direttamente al Tribunale, che valuta:

  • la documentazione economico-patrimoniale del debitore;
  • la meritevolezza;
  • l’assenza di beni e redditi.

Se il giudice ritiene fondata l’istanza, dichiara l’esdebitazione con decreto, che produce effetti nei confronti di tutti i creditori anteriori.

Effetti dell’esdebitazione ex art. 283

L’effetto principale è la liberazione dai debiti pregressi, che non potranno più essere oggetto di azione esecutiva. Tuttavia:

  • restano salvi i debiti futuri;
  • eventuali creditori privilegiati potranno agire solo sui beni specifici eventualmente sopravvenuti, se non già coperti dall’esdebitazione;
  • il debitore è tenuto a comunicare eventuali miglioramenti della propria situazione economica nei quattro anni successivi. In tal caso, potrà essere richiesto un contributo parziale ai creditori.

Conclusioni

L’art. 283 CCII rappresenta una svolta in ottica di inclusione sociale e recupero del debitore onesto. Permette di uscire dalla trappola dell’indebitamento anche in assenza di beni, aprendo la strada a un nuovo inizio. Tuttavia, si tratta di una misura che richiede trasparenza, correttezza e responsabilità: chi ne beneficia deve dimostrare di aver agito in buona fede e di non aver abusato del sistema.