Esecuzione immobiliare pendente e liquidazione controllata
Martello giudice
Liquidazione controllata | Sovraindebitamento

L’art. 270, comma 5, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) mediante il richiamo all’art. 150 dello stesso codice prevede il divieto di avviare o continuare azioni individuali esecutive o cautelari durante la procedura di liquidazione controllata.

Il liquidatore, entro 90 giorni dall’apertura della procedura di liquidazione, deve procedere alla redazione dell’inventario dei beni e di un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione dei beni e ha la possibilità, in caso di esecuzioni immobiliari pendenti, di effettuare una valutazione di convenienza circa la possibilità di subentrare nella procedura esecutiva già avviata chiedendo l’assegnazione delle somme ricavate dalla vendita del bene staggito, al netto delle spese prededucibili. In alternativa, se ritenuto più vantaggioso, può chiedere l’autorizzazione a depositare istanza al Giudice dell’Esecuzione per dichiarare l’improcedibilità dell’esecuzione immobiliare.